Serata danzante senza licenza: verbale di polizia e cessazione dell’attività (TAR Lombardia n. 390 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La licenza di somministrazione di alimenti e bevande non abilita il titolare all’organizzazione di serate danzanti né all’esercizio di fatto di una discoteca: l’attività di trattenimento pubblico in luogo aperto al pubblico richiede la licenza del Questore prevista dall’art. 68 TULPS (o la SCIA nei limiti ivi stabiliti), la cui inosservanza è presidiata dall’art. 666 cod. pen., che impone la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Il verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia locale è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in loro presenza, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.: le contestazioni del privato sulla veridicità delle circostanze riferite sono prive di consistenza giuridica in assenza di querela di falso. Il carattere imprenditoriale dell’attività di trattenimento si desume dalla tipologia dell’esercizio e dal fine di lucro, anche quando la prestazione danzante non è coperta da un prezzo dedicato ma serve ad accrescere l’attrattività commerciale del locale. La mancata contestazione immediata dell’illecito non invalida la pretesa sanzionatoria, ove il verbale sia notificato nel termine prescritto.

Il Fatto

La società ricorrente esercita a Brescia l’attività di somministrazione di cibi e bevande in forza di regolare autorizzazione comunale. Nel corso di un sopralluogo notturno la Polizia Locale accertava che una sala al primo piano del locale, dopo cena e dopo aver addossato ai lati tavoli e sedie, era stata trasformata in pista da ballo, con consolle e dj, luci psichedeliche e impianto di amplificazione; al controllo erano presenti circa 160 avventori, in prevalenza in piedi e intenti a ballare. Il Comune adottava quindi l’ordine di cessazione dell’attività di trattenimento pubblico in difetto di licenza, oltre a separata ordinanza-ingiunzione con sanzione pecuniaria.

La società impugnava l’ordine di cessazione davanti al TAR, deducendo violazione di legge per errata applicazione degli artt. 68 TULPS e 666 cod. pen. e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione: la serata sarebbe consistita in una normale cena con sottofondo musicale, senza allestimento da discoteca, con spazi non adibibili a pista e senza carattere imprenditoriale del trattenimento. L’ordinanza-ingiunzione era stata autonomamente contestata davanti al Giudice di Pace, con esito sfavorevole confermato in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla cornice normativa. L’art. 68 TULPS subordina alla licenza del Questore l’organizzazione di feste da ballo e altri trattenimenti in luogo aperto al pubblico, salvo il ricorso alla SCIA per eventi fino a 200 partecipanti che si esauriscano entro le ore 24. La semplice licenza di somministrazione non basta: il maggiore afflusso di pubblico e la permanenza in spazi definiti espongono gli utenti a rischi per l’incolumità e l’igiene, imponendo requisiti ulteriori su agibilità, sicurezza degli impianti, impatto acustico e prevenzione incendi. Il rispetto della disciplina è presidiato dall’art. 666 cod. pen., che al terzo comma impone la cessazione dell’attività svolta senza licenza.

Sul piano probatorio, la sentenza richiama il principio per cui il verbale di accertamento, come ogni atto di pubblico ufficiale, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. quanto ai fatti avvenuti in presenza degli agenti, richiamando Consiglio di Stato sez. I n. 250 del 2010 e altre pronunce conformi di merito. Ne deriva che la trasformazione della sala in pista, l’allestimento con dj set e luci, l’affollamento e l’attività danzante costituiscono circostanze assistite da fede privilegiata, non scalfite dalle deduzioni difensive in assenza di querela di falso.

Il TAR esclude poi che le dichiarazioni degli agenti possano essere declassate a mere opinioni: si tratta di descrizioni di fatti percepiti, prive di margini di opinabilità. Quanto ai video prodotti dalla ricorrente, il Collegio li ritiene ritagliati in frammenti inintellegibili e comunque processualmente irrilevanti senza querela di falso e accertamento del falso da parte del giudice civile.

Il carattere di imprenditorialità del trattenimento è ricavato dalla tipologia dell’esercizio e dal fine di lucro, anche se l’attività danzante è offerta senza prezzo dedicato, ma solo per accrescere l’attrattività commerciale. Infine, la mancata contestazione immediata è giustificata dalla necessità di verificare i titoli autorizzatori e, in ogni caso, non estingue l’obbligazione sanzionatoria né invalida la pretesa punitiva quando il verbale sia notificato nel termine. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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