Acquisizione area abusiva nulla senza esatta individuazione dell’estensione (C.G.A.R.S. n. 199 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dispone l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’area pertinenziale all’opera abusiva è illegittimo ove non contenga l’esatta e dettagliata individuazione dell’estensione dell’area acquisita, tanto più quando l’acquisizione sia stata disposta solo per una parte del fondo. La specificazione dell’area è condizione di legittimità del provvedimento e non può essere sostituita dal rilievo che eventuali errori di individuazione potranno essere contestati davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, atteso che la materia urbanistica ed edilizia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 del c.p.a.. L’illegittimità del provvedimento di acquisizione travolge, per caducazione, i provvedimenti conseguenzialmente emessi, ma non inficia le ordinanze di demolizione ormai definitivamente consolidate. È inammissibile, per violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a., il motivo concernente il difetto di notifica delle presupposte ordinanze di demolizione introdotto per la prima volta in appello.
Il Fatto
Il Comune aveva avviato il procedimento di trascrizione e immissione in possesso di un terreno, sul presupposto dell’inottemperanza a più ingiunzioni di demolizione di manufatti abusivi, e aveva poi adottato il provvedimento di accertamento di inottemperanza e acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente impugnava tale provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, e successivamente l’ordinanza di sgombero e acquisizione al patrimonio comunale con ricorso per motivi aggiunti.
Il primo giudice dichiarava in parte inammissibile e in parte rigettava il ricorso principale, ritenendo inoppugnabile l’accertata abusività degli interventi, e in parte irricevibile e in parte rigettava i motivi aggiunti. Proponeva appello la parte privata, lamentando la mancata notifica delle ingiunzioni di demolizione e la genericità della individuazione dell’area acquisita. Il Comune non si costituiva in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo dell’abusività delle opere, che l’appellante contesta sul presupposto della mancata notifica delle ordinanze di demolizione. Rileva che il ricorso introduttivo, articolato in cinque motivi, non recava alcuna eccezione di difetto di notifica dei presupposti provvedimenti di demolizione, e che quella censura viene introdotta solo con il gravame.
Il motivo è dunque inammissibile, in applicazione del consolidato principio per cui nel processo amministrativo non possono introdursi in secondo grado doglianze ulteriori rispetto a quelle che hanno delimitato il thema decidendum in primo grado, con la conseguenza che ogni motivo nuovo è inammissibile (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 3873 del 2024). Resta quindi ferma la definitività dell’accertata abusività degli interventi.
Fondate sono invece le critiche alla sentenza nella parte in cui respinge la censura relativa alla mancanza di esatta individuazione dell’estensione dell’area da acquisire. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui la dettagliata e precisa descrizione è richiesta quando il Comune intenda acquisire non solo la res abusiva e l’area di sedime, ma anche la superficie ulteriore non superiore al decuplo di quella occupata dall’immobile abusivo, necessaria a realizzare opere analoghe (C.G.A.R.S., sez. giur., n. 636 del 2023).
Nel caso concreto rileva, in particolare, che l’acquisizione è stata disposta solo per una parte del fondo. Non può condividersi la tesi del primo giudice, secondo cui eventuali errori nell’individuazione dell’area potrebbero essere fatti valere davanti agli organi della giurisdizione ordinaria: a parte la competenza del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia ex art. 133 del c.p.a., la stessa possibilità di errori conferma la mancata esatta individuazione e dunque l’illegittimità del provvedimento di acquisizione.
Il Collegio accoglie quindi parzialmente l’appello e dichiara l’illegittimità del provvedimento di accertamento di inottemperanza, perché privo dell’esatta individuazione dell’estensione dell’area acquisita, con caducazione dei provvedimenti conseguenzialmente emessi. Precisa però che la mancata esatta indicazione dell’area non inficia le ordinanze di demolizione ormai consolidate. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Nota della Redazione
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