L’ottemperanza per l’erogazione della Carta elettronica del docente segue l’accertamento del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 12206 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica. L’accertamento del diritto al beneficio economico, compiuto dal giudice del lavoro, non può essere rimesso in discussione nel giudizio di ottemperanza, che è volto esclusivamente a dare esecuzione al giudicato. L’Amministrazione, in caso di inerzia, è tenuta a corrispondere le somme dovute entro il termine perentorio fissato dal giudice amministrativo, che nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza favorevole che accertava il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e al pagamento delle somme dovute.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione con le formalità previste per il titolo esecutivo. Nonostante l’esito favorevole, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione spontanea del giudicato, portando la docente a proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, accertando l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Tali adempimenti, richiesti per l’avvio del giudizio di ottemperanza, sono risultati integralmente rispettati.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’inadempimento non era contestato tra le parti. La sentenza del giudice ordinario, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente, non aveva ancora trovato esecuzione. Il giudice amministrativo ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, che dovrà completare l’esecuzione nei successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso aggiuntivo in quanto l’attività rientra nei doveri d’ufficio.
La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con condanna del Ministero alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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