Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3270 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza al giudicato la condanna dell’amministrazione al pagamento di un beneficio economico, disposta dal giudice del lavoro, che non sia seguita, nel termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ad alcun adempimento, neppure parziale. Accertato l’inadempimento e non contestato il credito nell’an e nel quantum, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un nuovo termine e nomina sin d’ora commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il commissario, individuato nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera a spese dell’amministrazione inadempiente, con compenso liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero convenuto era stato condannato, in favore del ricorrente, a erogare il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva e lasciava decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza alcun adempimento.
Il ricorrente agiva quindi per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della Carta Docente per euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata all’amministrazione. Da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste premesse il ricorso è fondato. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo, e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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