Rinuncia all’istanza cautelare e rinvio al merito sulla qualificazione dell’affidamento ex art. 13 d.lgs. n. 36/2023 (TAR Lombardia n. 284 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza cautelare determina l’estinzione del procedimento incidentale, con spese compensate secondo l’accordo tra le parti, senza alcuna pronuncia nel merito della controversia. Resta riservata alla fase di merito la qualificazione dell’affidamento in gestione ed uso di un impianto sportivo, se riconducibile all’ambito dei contratti di concessione di cui al comma 1 dell’art. 13 d.lgs. n. 36/2023 ovvero agli affidamenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, con le relative conseguenze in relazione alle censure proposte avverso l’esclusione per carenza del piano di fattibilità tecnico-economica.
Il Fatto
La ricorrente, società polisportiva, ha impugnato il verbale con cui il Comune di Cremona ha disposto la sua esclusione dalla procedura pubblica per l’affidamento in gestione ed uso degli impianti sportivi del “Centro Sportivo Cambonino”, per il Lotto 1 – Campo di calcio, ritenendo la documentazione presentata non conforme all’avviso per carenza del piano di fattibilità tecnico-economica. Ha altresì impugnato la dichiarazione di procedura deserta e la successiva nota di risposta al preavviso di ricorso.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti impugnati, deducendone l’eccessivo formalismo in violazione dei principi di massima partecipazione e di tassatività delle cause di esclusione. Si è costituito in giudizio il Comune di Cremona.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto che l’istanza cautelare è stata rinunciata dalle parti, con accordo sulla compensazione delle spese. La rinuncia ha determinato la chiusura della fase incidentale senza che il Collegio potesse esprimersi sulla fondatezza delle censure proposte.
Il Collegio ha nondimeno evidenziato che la questione sostanziale affrontata nel ricorso, relativa alla natura giuridica della procedura indetta dall’amministrazione comunale, resta riservata alla fase di merito. Si tratta, in particolare, di stabilire se l’affidamento in gestione ed uso di un impianto sportivo pubblico sia riconducibile all’ambito dei contratti di concessione di cui al comma 1 dell’art. 13 d.lgs. n. 36/2023 oppure agli affidamenti di cui al comma 2 della medesima disposizione, con le conseguenze che ne derivano in ordine all’applicazione dei principi di selezione e alle cause di esclusione.
La scelta tra i due regimi, infatti, incide direttamente sulla legittimità dell’esclusione disposta per carenza del piano di fattibilità, che nell’avviso era qualificato come parte sostanziale e fondamentale ai fini della giustificazione della durata dell’affidamento. Tale valutazione, propria del giudizio di merito, non poteva essere anticipata in sede cautelare proprio in ragione dell’intervenuta rinuncia.
In accoglimento della volontà delle parti, il Tribunale ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento cautelare, compensando le spese della fase, e ha rimesso ogni determinazione al successivo giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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