Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Veneto n. 180 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, restando preclusa ogni valutazione nel merito delle censure proposte. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata quando la peculiarità e la novità della fattispecie evidenziano che la mancata piena prova dei requisiti richiesti dalla legge di gara risulta in parte ricollegabile agli atti della procedura, non oggetto di specifica e tempestiva impugnazione. La definizione in rito non pregiudica la verifica dei profili di responsabilità della stazione appaltante, che restano assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla procedura aperta indetta per l’affidamento della fornitura di attrezzatura destinata alla raccolta automatizzata dei rifiuti. La commissione giudicatrice ha disposto la non ammissione della sua offerta alla fase successiva, rilevando che nella relazione tecnica non era stata dichiarata la completa compatibilità e interoperabilità del sistema informativo proposto con quello già in uso presso l’azienda affidataria del servizio.

La società esclusa ha impugnato il verbale di gara, le note del R.U.P. e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione intervenuta a favore di un altro concorrente. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e l’appello è stato rigettato dal Consiglio di Stato. Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo l’improcedibilità del gravame con compensazione delle spese. La controinteressata ha insistito per la refusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con atto depositato in data 28-10-2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti. Tale dichiarazione preclude ogni ulteriore esame del merito delle censure, imponendo la declaratoria di improcedibilità del gravame.

La vicenda contenziosa traeva origine dall’esclusione disposta per la mancata dichiarazione, nella relazione tecnica, della piena compatibilità e intercambiabilità dell’attrezzatura offerta. Il TAR aveva già respinto la domanda cautelare, osservando che la legge di gara richiedeva espressamente prodotti perfettamente compatibili con quelli esistenti e che gli atti della procedura non erano stati oggetto di specifica e tempestiva impugnazione.

Nella fase di merito, la ricorrente ha ritenuto di non coltivare ulteriormente la propria pretesa, dichiarando il venir meno dell’interesse. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni per la loro integrale compensazione. La decisione si fonda sulla peculiarità e novità della fattispecie: la mancata piena prova della perfetta compatibilità e intercambiabilità dei prodotti offerti risulta in parte ricollegabile agli stessi atti di gara, non oggetto di specifica e tempestiva impugnazione. Tale circostanza giustifica la deroga al criterio della soccombenza, nonostante l’insistenza della controinteressata per la refusione.

Il dispositivo ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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