Legittima difesa e eccesso colposo nel regolamento di conti armato (Cass. pen. Sez. I n. 36528 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo costituiscono giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano puntualmente accertati e logicamente valutati. L’attualità del pericolo esige un contegno effettivo dell’antagonista, prodromico di un’offesa concreta e imminente, e resta estranea alla scriminante ogni difesa preventiva o anticipata. La volontaria determinazione della situazione di pericolo, che poteva essere evitata, osta alla causa di giustificazione. La legittima difesa putativa postula gli stessi presupposti di quella reale, con la sola differenza che il pericolo è supposto per erroneo apprezzamento dei fatti, e richiede dati concreti idonei a giustificare la ragionevole persuasione del pericolo secondo una disamina ex ante. L’assenza dei presupposti della scriminante impedisce di ravvisare l’eccesso colposo.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme, emessa all’esito di giudizio abbreviato, che aveva affermato la responsabilità degli imputati per un omicidio e un duplice tentato omicidio, oltre che per i reati in materia di armi, rideterminando per uno di essi la pena.

Secondo l’accusa, in un contesto di forte conflittualità tra due gruppi, gli imputati avevano reagito con numerosi colpi d’arma da fuoco all’accerchiamento della loro autovettura, cagionando la morte di un antagonista e il ferimento di altri. I giudici di merito escludevano la legittima difesa, anche nella forma putativa, e l’eccesso colposo. Ricorrevano per cassazione gli imputati, dolendosi del mancato riconoscimento della scriminante e del vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte enuncia anzitutto il quadro di riferimento. Il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo integrano un giudizio di fatto, insindacabile in legittimità ove gli elementi probatori siano stati correttamente accertati e logicamente valutati (Sez. 1, n. 3148 del 19.02.2013). L’attualità del pericolo richiede un contegno effettivo dell’antagonista, concreto e imminente, che renda necessaria l’immediata reazione, restando esclusa ogni difesa anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21.06.2018).

Sul versante della necessità della difesa, la Corte richiama il principio secondo cui la volontaria determinazione di una situazione di pericolo, evitabile allontanandosi senza pregiudizio o disonore, o la sua accettazione, ostano alla scriminante (Sez. 1, n. 21577 del 20.02.2024). Quanto alla legittima difesa putativa, essa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la differenza che il pericolo è supposto per erroneo apprezzamento dei fatti; l’errore deve trovare giustificazione in dati concreti, valutati ex ante (Sez. 5, n. 34342 del 05.07.2024; Sez. 4, n. 24084 del 28.02.2018). Infine, l’assenza dei presupposti della scriminante impedisce di ravvisare l’eccesso colposo (Sez. 5, n. 19065 del 12.12.2019).

Applicando tali principi, la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi. I giudici di appello hanno analiticamente ricostruito gli episodi pregressi, dai quali emergeva che l’aggressione non era improvvisa e inaspettata e che era in atto un regolamento di conti, con entrambi gli imputati armati e consapevoli dello scontro imminente. La ricostruzione delle condotte, con l’esplosione di numerosi colpi ad altezza d’uomo verso soggetti in fuga, dimostra l’assenza dell’animus defendendi e la volontà offensiva.

La Corte conferma l’esclusione della scriminante sotto il profilo della necessità: gli imputati avevano determinato la situazione di pericolo e avrebbero potuto tenere condotte alternative; e sotto il profilo della proporzione, avendo reagito a un’aggressione a mani nude con l’intenzione di uccidere. La legittima difesa putativa è esclusa perché gli imputati non hanno mai dichiarato di avere visto armi, e le intercettazioni dei colloqui in carcere sono state ritenute inattendibili, contrastando con emergenze fattuali inoppugnabili.

Quanto al concorso nel reato, la Corte ribadisce che non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea con supporto causalmente efficiente (Sez. 1, n. 28794 del 15.02.2019; Sez. 1, n. 24501 del 09.04.2025). L’ultimo motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per non essere stato dedotto nei termini in appello. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese e rifusione in favore delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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