Offerta riparatoria ex art 162-ter e riqualificazione del reato in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 41176 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche nel giudizio di appello quando il fatto sia stato riqualificato in una fattispecie procedibile a querela. La sola riqualificazione non integra, di per sé, una condizione sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall’art. 162-ter, comma 2, cod. pen. L’offerta riparatoria o risarcitoria deve essere concretamente e tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità, salva la possibilità di concedere un termine all’imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile. In mancanza di offerta, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. non può trovare accoglimento.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in doppio grado di merito per furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, qualificazione con cui la Corte d’appello ha riqualificato l’originaria contestazione di rapina. Avverso la sentenza della Corte territoriale di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 175 cod. proc. pen. e 162-ter cod. pen..

La doglianza riguarda il rigetto dell’istanza di restituzione nel termine, presentata per formulare un’offerta risarcitoria ex art. 162-ter cod. pen.. Il ricorrente sostiene che la richiesta trovava ragione nella circostanza che la riqualificazione del fatto, da rapina a furto procedibile a querela di parte, era avvenuta solo in grado di appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, ritenendo che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. La causa estintiva dell’art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche in caso di riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, ma a una condizione precisa: fuori dai casi di remissione della stessa, l’offerta riparatoria o risarcitoria deve essere tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione.

La tempestività dell’offerta è funzionale al controllo giudiziale: solo la sua concreta formulazione consente al giudice di verificarne la congruità ed eventualmente dichiarare l’estinzione del reato. Resta salva la possibilità di concessione, su richiesta dell’imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente.

Il Collegio richiama sul punto un primo precedente, Sez. IV n. 640 del 29.11.2023, dep. 2024, reso in una fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui si è precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione ex se sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio di cui all’art. 162-ter, comma 2, cod. pen.. Nello stesso senso viene citata Sez. IV n. 29160 del 05.07.2024, relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell’offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell’appello e all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela.

Su queste basi la decisione della Corte territoriale è ritenuta immune da censure, perché la difesa avrebbe dovuto formulare concretamente l’offerta riparatoria o risarcitoria, così da consentire alla Corte di verificarne la congruità e, all’esito, dichiarare l’estinzione del reato. Poiché tale offerta non è stata formulata neppure successivamente, la doglianza è infondata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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