Corruzione: serve la prova dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 26584 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione, il legislatore non sanziona la mera violazione del dovere di astensione del pubblico agente in conflitto di interessi, ma la condotta di chi vende l’esercizio della funzione a fronte di un’utilità illecita. Il conflitto di interessi, di per sé, non dimostra la corruzione, non essendo configurabile una corruzione senza prova dell’accordo. Sul piano probatorio occorre la dimostrazione tanto dell’accordo quanto del suo oggetto, con riguardo alla relazione sinallagmatica tra le prestazioni che le parti si promettono. Deve essere chiarito quali atti contrari ai doveri d’ufficio siano ascrivibili al pubblico agente, poiché il generico asservimento della funzione non surroga la prova degli elementi costitutivi del reato. L’attribuzione di incarichi professionali può costituire il prezzo della corruzione solo se inserita in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo; la loro effettiva esecuzione, regolare contabilizzazione e assenza di sovrafatturazione integrano una causa autonoma e lecita, alternativa allo schema corruttivo.
Il Fatto
La vicenda riguarda un avvocato che ricopriva la carica di vice presidente di un consorzio autostradale regionale. I fatti ruotano attorno alla realizzazione di un’opera pubblica finanziata anche con fondi europei, aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese e affidata a una società consortile.
L’originaria ipotesi d’accusa contestava diversi reati, tra cui un episodio di corruzione propria. Il Tribunale aveva condannato il ricorrente per gli addebiti residui. La Corte di appello di Messina, in riforma, ha assolto i privati corruttori indicati in imputazione e ha ascritto il ruolo di corruttore diretto a un intermediario, ritenendo il ricorrente responsabile del reato, con rideterminazione della pena. Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il motivo relativo al difetto di capacità del giudice, per la partecipazione di un giudice onorario al collegio. Il motivo è rigettato: il delitto contestato non rientra tra quelli per cui l’art. 12, comma 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 prevede il divieto di assegnazione dei giudici onorari ai collegi penali. La violazione delle regole di assegnazione, ove difettino gli altri presupposti, non integra nullità assoluta, ma una inosservanza non sanzionata, che ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice.
Anche l’eccezione di incompetenza per territorio è infondata. La Corte ribadisce che la corruzione è reato a duplice schema, che si perfeziona con la stipula del patto e si consuma con l’erogazione dell’utilità e il compimento degli atti. La Corte territoriale ha escluso, con motivazione non illogica, che il luogo di perfezionamento coincida con quello di sottoscrizione del contratto di consulenza, mera formalizzazione di un’intesa già raggiunta.
Il motivo sull’asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è respinto. Richiamando le Sezioni Unite n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, la Corte ricorda che il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale della fattispecie, con reale pregiudizio dei diritti della difesa. Nel caso concreto, il contratto di appalto, gli atti contestati, l’utilità percepita e il soggetto erogatore restano i medesimi: la diversa ricostruzione dei rapporti tra i privati non pregiudica la possibilità di difendersi.
Nel merito, il primo e il terzo motivo sono accolti. La Corte afferma che la motivazione della Corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi interpretativi. Richiamando Sez. VI n. 40725 del 12/11/2025, Catella, ribadisce che non è ravvisabile una corruzione senza prova del patto e che la dazione di utilità non è di per sé prova della finalizzazione al comportamento antidoveroso. Gli atti contrari ai doveri d’ufficio devono essere individuati in modo preciso: il generico asservimento della funzione non surroga la prova degli elementi costitutivi.
Quanto alle utilità, la Corte rileva che gli incarichi professionali possono costituire il prezzo della corruzione solo se inseriti in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo. Poiché la stessa sentenza impugnata li ha qualificati come attività per molti aspetti effettiva, la motivazione è carente per non essersi confrontata con la possibile causa autonoma e lecita. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, restando assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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