Conflitto di competenza e revoca del programma di protezione (Cass. pen. Sez. I n. 3424 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del Tribunale di sorveglianza si radica con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della richiesta di misura alternativa alla detenzione e resta insensibile ai mutamenti successivi di quella situazione. La revoca del programma provvisorio di protezione, deliberata dalla competente Commissione dopo la presentazione dell’istanza, non è idonea a far venir meno la competenza già radicatasi. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile quando entrambi i giudici hanno ricusato di prendere cognizione del procedimento, va risolto ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. con l’affermazione della competenza del giudice radicatosi per primo.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Bari l’applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare in relazione alla pena inflitta con una sentenza del Tribunale di Trani del 5 dicembre 2017, divenuta definitiva, per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 75, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, commesso nel 2014.
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con provvedimento del 10 maggio 2022, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale a favore del Tribunale di sorveglianza di Roma, rilevando che il condannato, all’atto della presentazione dell’istanza, era stato ammesso al piano provvisorio di protezione in qualità di collaboratore di giustizia, con conseguente competenza del giudice romano ai sensi dell’art. 16-nonies, comma 8, d.l. n. 8/1991. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 9 maggio 2024, aveva a propria volta declinato la competenza verso Bari, evidenziando che la Commissione centrale aveva revocato il programma provvisorio di protezione. Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza del 24 settembre 2024, rilevando che la revoca era intervenuta il 18 maggio 2022, in data successiva alla presentazione dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara ammissibile in rito il conflitto negativo, poiché entrambi i giudici coinvolti hanno ricusato di prendere cognizione del procedimento, determinando una stasi superabile soltanto mediante la decisione della Suprema Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Nel merito, il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, in forza della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del Magistrato o del Tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire per effetto di successivi provvedimenti. Il principio opera anche nell’ipotesi in cui, dopo la presentazione della richiesta iniziale, subentri la rimessione in libertà del soggetto.
A sostegno, la Corte richiama il precedente Sez. I n. 57954 del 19/09/2018, che ha enunciato la medesima regola.
Ne deriva che la revoca del programma provvisorio di protezione, deliberata dalla Commissione centrale per le misure speciali di protezione nei confronti del condannato, non era idonea a far venir meno il radicarsi della competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma al momento della presentazione della domanda.
Il conflitto va pertanto risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, al quale gli atti vengono trasmessi.
Nota della Redazione
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