Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi è procedibile d’ufficio (Cass. pen. Sez. 2 n. 13292 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 517-ter, secondo comma, cod. pen., pur essendo equiparato alla fattispecie di cui al primo comma solo ai fini del trattamento sanzionatorio, è procedibile d’ufficio, non essendo prevista per esso una condizione di procedibilità a querela. Ai fini della configurabilità del reato è richiesto che la condotta dell’agente sia caratterizzata, sul piano soggettivo, dalla finalità di trarre profitto e dalla consapevolezza dell’esistenza del titolo di proprietà industriale usurpato, consapevolezza che può essere desunta da elementi fattuali concreti, quale l’acquisto del bene contraffatto per la successiva rivendita a terzi, che implica la partecipazione alla catena di diffusione sul mercato del prodotto. La condotta di “violazione” del titolo di privativa è integrata non solo dalla fabbricazione ma anche dall’imitazione dei prodotti protetti, anche con l’utilizzo di segni distintivi autentici.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto originariamente ascritto all’imputato come fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ex art. 517-ter, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di un anno, due mesi di reclusione ed euro 400 di multa, in relazione anche al reato di ricettazione.
L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver acquistato un’autovettura realizzata ad imitazione di un celebre modello Ferrari, non più in produzione, al fine di rivenderla, inserendosi così nella catena di diffusione sul mercato del prodotto contraffatto. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo otto motivi, tra cui l’insussistenza del reato per mancata violazione del diritto di esclusiva, l’assenza del dolo, l’erronea procedibilità e la sussistenza del solo illecito amministrativo di cui all’art. 1, comma 7, d.l. 35/2005.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha trattato congiuntamente i motivi riguardanti il reato di cui all’art. 517-ter, secondo comma, cod. pen., affermando l’infondatezza del ricorso. In relazione al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la condotta di “violazione” del titolo di privativa è integrata anche dall’imitazione dei prodotti protetti, come nel caso di una vettura realizzata con le stesse caratteristiche di forma e linee stilistiche di un modello Ferrari, sulla quale era stato apposto il marchio della casa automobilistica.
Quanto all’elemento psicologico, i giudici di legittimità hanno ritenuto non dirimente l’immatricolazione del veicolo come “replica” da parte della Motorizzazione civile, trattandosi di ente estraneo alla valutazione di liceità dell’operazione. La consapevolezza della contraffazione è stata desunta da elementi concreti, come la definizione dell’auto come “nuova” in alcuni annunci di vendita e l’acquisto finalizzato alla rivendita, che integra la finalità di profitto richiesta dalla norma e la partecipazione alla catena di diffusione del prodotto contraffatto. Tale circostanza ha indotto la Corte ad escludere la configurabilità del mero illecito amministrativo.
In merito alla procedibilità, la Corte ha ribadito che il delitto di cui al secondo comma dell’art. 517-ter cod. pen. è procedibile d’ufficio, poiché l’equiparazione al primo comma opera solo ai fini della pena e non anche quanto alla condizione di procedibilità, dovendosi applicare la regola generale di cui all’art. 50, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha infine ritenuto corretta l’esclusione delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 4 e n. 6, cod. pen. e di quella speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., motivata dal carattere non satisfattivo del risarcimento e dal valore del bene oggetto di ricettazione, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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