Frequentazioni controindicate e diniego di rinnovo del porto di fucile per uso (TAR Calabria n. 1773 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, le frequentazioni di soggetti gravati da procedimenti penali e di polizia assumono rilievo nella valutazione dell’affidabilità del titolare, a prescindere dalla sua personale condotta e dalla conoscenza delle vicende dei frequentati. Il nodo della questione non è il grado di consapevolezza né i motivi della frequentazione, ma il rischio che l’arma, quantunque legittimamente detenuta, sia appresa da terzi e utilizzata in modo improprio o illecito. La valutazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza opera in un’ottica di prevenzione e non di sanzione, e prescinde dall’imputabilità o dalla riferibilità soggettiva di specifici fatti. Non è pertanto necessaria l’audizione dei colleghi del richiedente, poiché la funzione preventiva del giudizio prevale sulla mera aspettativa del privato al rilascio del titolo.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto con cui la Questura di Cosenza aveva respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile a uso caccia. L’Amministrazione aveva fondato il diniego su una pluralità di elementi: due frequentazioni ritenute controindicate, una delle quali in auto con un soggetto gravato da numerosi pregiudizi di polizia, l’altra con una persona tratta in arresto in flagranza per furto aggravato e altri reati; a ciò si aggiungeva la posizione di un congiunto convivente, deferito per violazione delle norme sull’i.v.a. e condannato per emissione di assegni a vuoto.

Il ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e degli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990, deducendo eccesso di potere. Sosteneva di non avere precedenti penali, di aver frequentato i soggetti controindicati solo per ragioni di lavoro e di non essere più in contatto con essi, lamentando l’assenza di una valutazione sulla propria persona e chiedendo l’audizione dei colleghi.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dal rilievo che la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia ha un indubbio peso nella valutazione dell’affidabilità del titolare della licenza di porto d’armi, anche quando si tratti di porto di fucile per uso caccia. Gli organi del Ministero dell’interno possono ritenere che tali rapporti diano luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata.

Il Collegio dichiara priva di reale peso la circostanza che il titolare sia ignaro delle vicende di polizia dei soggetti con cui si accompagna e che sia personalmente di specchiata condotta. Il nodo non è il grado di conoscenza o di approvazione delle vicende altrui, né i motivi della frequentazione, di lavoro o di necessità: ciò che conta è il rischio che l’arma possa essere appresa, anche saltuariamente o episodicamente, grazie all’esistenza di un rapporto personale e a prescindere o contro la volontà del legittimo titolare.

La sussistenza di rapporti con soggetti controindicati può dunque indurre l’Autorità a ritenere che l’interessato non offra le garanzie adeguate di sicurezza, che in un’ottica di prevenzione prescindono dall’imputabilità o dalla riferibilità soggettiva dei fatti. Il Tribunale richiama sul punto le proprie recenti decisioni (TAR Calabria, Sez. I, 21.3.24, n. 432 e 6.2.23, n. 193; TAR Campania, Sez. V, 1.6.22, n. 3735).

Nel caso concreto le frequentazioni sono due, di cui l’ultima non molti anni prima dell’adozione del provvedimento. Il giudizio discrezionale non è scalfito dalle deduzioni sulla necessità di approfondire la posizione personale, perché la funzione di giudizio di prevenzione riconosciuta all’Autorità prevale sulla mera aspettativa del privato a ottenere il titolo. Non era pertanto necessaria l’audizione dei colleghi. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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