Decadenza da concessione demaniale per morosità strutturale e rateizzazione irrilevante (Cons. Stato n. 1494 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione demaniale marittima, la decadenza ex art. 47, comma 1, lett. d), cod. nav. presuppone un inadempimento grave o comunque non di scarsa importanza, in analogia con l’art. 1455 c.c. La rateizzazione concessa dall’agente della riscossione incide solo sulle modalità e sui tempi del pagamento e non estingue l’obbligazione: essa non elide la gravità dell’inadempimento, né fonda un affidamento tutelabile alla conservazione del rapporto. La mancata predeterminazione, nell’atto concessorio, del numero di rate insolute non costituisce ostacolo all’esercizio del potere decadenziale quando la morosità si riveli strutturale, sistematica e di rilevante consistenza economica. I rinnovi automatici disposti per legge non esprimono alcun apprezzamento sull’affidabilità del concessionario e non impediscono l’esercizio del potere.

Il Fatto

Il Comune di Finale Ligure ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata a una società per il mantenimento di un immobile adibito a ristorante e bar sul lungomare. A fondamento del provvedimento il Comune ha posto una pluralità di inadempimenti: l’omesso pagamento dei canoni per diverse annualità, il mancato versamento dell’imposta regionale sulle concessioni e dell’imposta di registro, la mancata costituzione del deposito cauzionale e l’inosservanza delle prescrizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Liguria, che ha respinto integralmente il ricorso e l’ha condannata alle spese. La concessionaria ha proposto appello, riproponendo le censure disattese in primo grado. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo sull’asserita omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla rateizzazione dei canoni concessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il vizio non sussiste: la sentenza appellata ha espressamente considerato i piani di rientro e ha comunque accertato una pendenza debitoria di euro 118.461,99 per le annualità 2012 e 2015-2021. Nel merito, la rateizzazione opera sul solo piano delle modalità di pagamento e non determina l’estinzione dell’obbligazione; essa non priva quindi l’amministrazione del potere di valutare in concreto la gravità dell’inadempimento, avuto riguardo alla durata del contegno omissivo, all’ammontare dell’esposizione e all’affidabilità complessiva del concessionario.

I versamenti documentati per euro 115.743,45 nell’ambito di piani di rateizzazione e rottamazione non mutano la conclusione: non hanno prodotto l’integrale estinzione del credito e non hanno eliminato gli ulteriori inadempimenti posti a fondamento del provvedimento. La rateizzazione non fonda un affidamento tutelabile alla prosecuzione della concessione, specie quando la morosità si riveli strutturale e non assistita da adeguate garanzie.

Passando al secondo motivo, il Consiglio di Stato rileva che l’art. 47, comma 1, lett. d), cod. nav. va letto in coerenza sistematica con la natura del rapporto concessorio e con il principio di proporzionalità: l’inadempimento deve essere grave, secondo il parametro dell’art. 1455 c.c. La mancata predeterminazione del numero di rate insolute non è di per sé causa ostativa all’esercizio del potere, allorché l’inadempimento si connoti per gravità, sistematicità e rilevanza economica. La norma non può essere intesa in senso meramente formalistico, dovendosi privilegiare la ratio dell’istituto, volta a consentire la cessazione del rapporto quando l’inadempimento incide sull’equilibrio sinallagmatico e sulla fiducia nel concessionario.

Quanto agli ulteriori profili, il Collegio esclude la dedotta sovrapposizione: il primo giudice ha esaminato ciascuna contestazione ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav. L’omesso versamento dell’imposta regionale e di registro integra violazione di obblighi imposti da norme di legge e richiamati nel titolo, rilevante anche se il tributo è dovuto a un ente diverso dal concedente. La mancata costituzione del deposito cauzionale, previsto dall’atto e sollecitato sin dal 2007, costituisce inadempimento qualificato. L’adeguamento tardivo e parziale in materia di barriere architettoniche non neutralizza ex post un inadempimento protratto per oltre un decennio.

Infine, il Collegio esclude il dedotto difetto di bilanciamento degli interessi. L’art. 47 cod. nav. rimette alla discrezionalità dell’amministrazione la ponderazione dell’assetto complessivo degli interessi, secondo l’insegnamento di Cons. St., Sez. VII, n. 3161 del 2025. La rilevanza economico-sociale dell’attività non paralizza il potere decadenziale. Quanto al rinnovo automatico fino al 2033, esso non esprime alcuna valutazione sull’affidabilità del concessionario: le proroghe legislative sono state dichiarate in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE da Cons. St., Ad. Plen., nn. 17 e 18 del 2021 e dalla CGUE, Grande Sezione, 20 aprile 2023, causa C-348/22. L’appello è respinto, con condanna alle spese per euro 5.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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