Sequestro penale e termine per ottemperare all’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1262 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale sull’immobile abusivo non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione, il cui oggetto resta materialmente e giuridicamente possibile in assenza di un impedimento assoluto e definitivo. Il vincolo cautelare determina invece il congelamento del termine di novanta giorni per l’ottemperanza, che decorre solo dal dissequestro e a prescindere dall’iniziativa della parte o dell’autorità giudiziaria. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale adottato prima della scadenza di quel termine, perché presuppone un inottemperanza non imputabile al destinatario ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile ad uso abitativo impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dell’Ente delle opere edili abusive eseguite nell’immobile, consistenti nella realizzazione di un nuovo vano abitabile. Con motivi aggiunti censurava anche il conferimento dell’incarico a un professionista per il progetto esecutivo di demolizione e la quantificazione dell’indennità di occupazione senza titolo.

Il TAR Campania rigettava il ricorso e i motivi aggiunti sull’incarico, dichiarava inammissibili per difetto di giurisdizione quelli sull’indennità e compensava le spese in favore del Comune. Il ricorrente appellava deducendo, tra l’altro, che il bene era sottoposto a sequestro penale e che il termine per ottemperare non era ancora decorso al momento dell’acquisizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita l’oggetto del giudizio al provvedimento di acquisizione e al successivo incarico di demolizione, restando estranea la presupposta ordinanza di demolizione. La statuizione sul difetto di giurisdizione in materia di indennità non è stata impugnata e è passata in giudicato; l’istanza di riunione si intende abbandonata.

Il cuore della decisione riguarda i rapporti tra ordine di demolizione, acquisizione ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 e sequestro penale. Il Consiglio di Stato ricostruisce tre orientamenti. Secondo il primo, l’ordinanza emessa su immobile già sequestrato è nulla ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, perché impone un obbligo giuridicamente impossibile; se il sequestro sopravviene nel termine, si ha invece inefficacia. Secondo l’orientamento opposto, a lungo prevalente, il sequestro è irrilevante e grava sul destinatario l’onere di chiedere il dissequestro.

Il Collegio aderisce all’indirizzo intermedio: l’ordine resta valido, ma la sua esecutività è sospesa fino al dissequestro, dovendosi tener conto del vincolo ai fini della configurabilità e dell’imputabilità dell’illecito di inottemperanza. L’orientamento che impone l’istanza di dissequestro contrasterebbe con il diritto di difesa nel procedimento penale. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, che qualifica l’inottemperanza come illecito omissivo propter rem distinto dall’abuso originario, la Corte conclude che il termine per la rimessione in pristino non decorre finché l’immobile resta sotto sequestro.

Nel caso concreto il dissequestro è intervenuto solo con la sentenza di assoluzione del 2018, mentre l’acquisizione è stata adottata prima del decorso dei novanta giorni. Irrilevante, per il Collegio, il mancato attivarsi dell’appellante dopo il dissequestro: la demolizione gli era preclusa proprio dai provvedimenti impugnati.

Il primo motivo è accolto, gli altri assorbiti, la sentenza riformata e i provvedimenti annullati. Le spese di entrambi i gradi sono compensate in ragione del recente mutamento dell’orientamento del Consiglio di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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