Sequestro penale e validità dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo (Cons. Stato n. 1261 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un immobile abusivo non determina la nullità dell’ordinanza di demolizione che lo attinge, ma soltanto una sua inefficacia temporanea, con differimento del termine per il ripristino al momento del dissequestro. Grava sul destinatario dell’ordine l’onere di richiedere tempestivamente al giudice penale il dissequestro, onde ottenere l’autorizzazione a provvedere direttamente alla demolizione. La misura cautelare penale non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario, effetto che si verifica solo con l’eventuale confisca, e opera su un piano giuridico distinto da quello dell’ordine amministrativo, senza influenzarne la legittimità. L’ingiunzione a demolire conserva così un oggetto individuato e possibile.

Il Fatto

La parte appellante è proprietaria di un immobile ad uso abitativo acquistato nel 2009. Nel 2015 il Comune aveva ingiunto la demolizione di una serie di opere abusive, tra cui un ampliamento volumetrico di circa 13 mq; le opere erano già state oggetto di sequestro preventivo penale, convalidato e confermato in sede di riesame. Il ricorso avverso l’ordinanza del 2015 veniva dichiarato improcedibile nel 2020.

Nel 2016 la parte presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, accolta con esclusione del solo ampliamento volumetrico, ritenuto non assentibile ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Su tale diniego parziale il Comune emetteva una nuova ordinanza di demolizione, la n. 105 del 2017, relativa al solo ampliamento. Il TAR Campania rigettava il ricorso e la parte ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo invoca la nullità dell’ordine ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, per impossibilità giuridica dell’oggetto, poiché al momento dell’emissione perdurava il sequestro penale e la parte era impossibilitata a provvedere. Il Collegio ritiene il motivo infondato e aderisce alla giurisprudenza consolidata secondo cui il sequestro non determina l’illegittimità dell’ordinanza, ma solo una sua inefficacia temporanea, con differimento del termine dalla data del dissequestro.

La Corte richiama Cons. Stato, sez. I, n. 1258 del 2024, sez. II, n. 6950 del 2024, sez. V, n. 8720 del 2024, sez. VI, n. 3365 del 2024 e sez. VII, n. 1310 del 2024. Riconosce che un diverso orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 2431 del 2020 e n. 2337 del 2017) ha reputato nulla l’ordinanza emessa in pendenza di sequestro, ma osserva che, operando su piani giuridico-processuali diversi, il sequestro non può influenzare la legittimità dell’ordine (Cons. Stato, sez. VI, n. 10495 del 2023); la misura non sottrae definitivamente il bene, effetto che si verifica solo con la confisca (sez. II, n. 4193 del 2024).

Il secondo motivo deduce la violazione del ne bis in idem. Il Collegio lo ritiene irrilevante prima che infondato: l’ordinanza del 2015 è divenuta definitiva per improcedibilità del ricorso, e il parere negativo di compatibilità paesaggistico non è stato tempestivamente impugnato, con la conseguenza che la contestazione dell’atto conseguente è preclusa. Nel merito, la demolizione del 2017 conclude un procedimento diverso, avviato su fatto sopravvenuto e con oggetto parzialmente diverso.

Il terzo motivo invoca il principio di non contestazione ex art. 64 c.p.a. in tema di condono ex art. 38 della legge n. 47/1985. La Corte ribadisce che l’onere della prova su consistenza e datazione delle opere grava su chi invoca la sanatoria (Cons. Stato, sez. IV, n. 7873 del 2025) e che la parte ha prodotto il solo modulo, senza tavole o planimetrie.

Il quarto motivo lamenta carenza di motivazione e legittimo affidamento. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: l’ordine di demolizione di un immobile abusivo privo di titolo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure se interviene a distanza di tempo. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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