Diniego tenuità adeguatamente motivato per fatto non minimale porto coltello (Cass. pen. Sez. 7 n. 9316 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., richiede una motivazione adeguata da parte del giudice di merito, il quale deve dar conto della valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, utilizzando i parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. L’onere motivazionale è soddisfatto anche quando il giudice, pur senza espresse considerazioni, qualifichi la condotta in termini che escludono impliciter la tenuità del fatto. Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen. è legittimo se fondato su un solo elemento ritenuto prevalente, quale il vissuto dell’imputato gravato da precedenti penali. Il ricorso per cassazione che prospetta una diversa valutazione delle emergenze istruttorie è inammissibile.
Il Fatto
La sentenza impugnata ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di porto di arma o di oggetto atto ad offendere, per essere stato sorpreso, fuori dalla propria abitazione e in un luogo sovente teatro di risse e disordini, in possesso di un coltello a scatto. Il Tribunale di Rimini ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, determinando la pena pecuniaria sostitutiva. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine al diniego dei benefici.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione del diniego della particolare tenuità del fatto è limitato alla verifica della completezza e della logicità del percorso argomentativo. Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016 e da successivi arresti, ha evidenziato che il giudice di merito è tenuto a valorizzare gli elementi di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., indicando quelli ritenuti rilevanti e prevalenti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente motivato il diniego, fondandolo su elementi concreti e specifici: la potenzialità offensiva del coltello a scatto, la sua detenzione al di fuori dell’abitazione in un luogo a rischio di risse e disordini, e le modalità di occultamento che ne assicuravano la pronta utilizzabilità in funzione minatoria o lesiva. La Corte ha ritenuto che tali elementi fossero prevalenti rispetto alla condotta collaborativa dell’imputato e che la motivazione non fosse pertanto censurabile.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ne ha riconosciuto la correttezza, in quanto il Tribunale ha fondato la propria decisione sul vissuto dell’imputato, gravato da precedenti penali per reati di notevole allarme sociale. In applicazione del principio per cui è sufficiente un solo elemento, tra quelli elencati dall’art. 133 cod. pen., per escludere il beneficio, la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente non idonee a inficiare la motivazione.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato ineccepibile la determinazione della pena pecuniaria sostitutiva in 30 euro al giorno, di poco superiore al minimo edittale, in quanto adeguatamente rapportata alla concreta condizione dell’imputato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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