Particolare tenuità del fatto applicabile retroattivamente al reato tributario (Cass. pen. Sez. F n. 34779 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, si applica ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, trattandosi di istituto di natura sostanziale e dunque soggetto alla regola della retroattività in bonam partem. Il nuovo criterio selettivo fondato sulla pena detentiva non superiore nel minimo a due anni ricomprende il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale la cornice edittale non consente di invocare il previgente limite del massimo di cinque anni. Il diniego opposto dal giudice di merito sul presupposto della disciplina anteriore integra erronea applicazione della norma.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 gennaio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Parma in esito a giudizio abbreviato a carico dell’imputato, nella qualità di amministratore di fatto di una società, per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione riferita all’anno 2014.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e censurando il diniego della causa di non punibilità. Il ricorrente ha sostenuto che la formulazione vigente della disposizione, applicabile retroattivamente in ragione della sua natura sostanziale, ricomprende i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, tra i quali rientra la fattispecie contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente delimitato l’ambito del proprio esame, rilevando che il ricorso non investe l’accertamento della responsabilità penale, che deve pertanto ritenersi definitivo. La questione devoluta attiene esclusivamente all’applicabilità della causa di non punibilità.

Il giudice di legittimità ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. Il reato contestato è stato commesso il 12 settembre 2015 e ha avuto ad oggetto elementi passivi fittizi per euro 9.980,00, con un’evasione di imposta di euro 2.745,00. Secondo la formulazione vigente all’epoca del fatto, la fattispecie era punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni; secondo la disciplina attuale, poiché l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ai sensi del comma 2-bis del richiamato art. 2.

Su questa cornice edittale si è innestato l’argomento della Corte di appello, che ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis cod. pen. solo ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, facendo così implicito riferimento alla formulazione vigente fino al 29 dicembre 2022. La Corte di cassazione ha ritenuto tale preclusione insussistente.

Con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, a partire dal 30 dicembre 2022 l’applicazione della causa di non punibilità è consentita per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, categoria nella quale rientra la fattispecie in esame. La Corte ha richiamato il proprio precedente — Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 284241 – 02 — che ha affermato la retroattività della nuova formulazione, qualificando l’istituto come di natura sostanziale e dunque applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.

Da tali premesse è conseguito l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna perché proceda a nuovo giudizio sul punto, con libertà di esito. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è stata dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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