Alcoltest, nessun avviso del diritto di farsi assistere da un difensore (Cass. pen. Sez. VII n. 32260 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di circolazione stradale, non sussiste l’obbligo di avvisare il conducente del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell’esecuzione dell’alcoltest quando questi rifiuti di sottoporsi all’accertamento. L’avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è funzionale alla presenza del difensore durante un atto a sorpresa e non ripetibile; se l’atto non può essere coattivamente eseguito, l’assistenza difensiva e, a monte, l’avviso perdono di rilievo, essendo già integrato il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992. L’avviso non verbalizzato può essere provato mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutarne precisione, completezza e tempestività.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Grosseto, con pronuncia del 15 luglio 2024, alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 04.11.2025, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell’eccezione di nullità o inutilizzabilità del risultato dell’alcoltest, in assenza dell’avviso sul diritto all’assistenza difensiva. Con il secondo e il terzo motivo si censura la motivazione sulla ritenuta prova dell’avvenuto avviso e si prospetta il travisamento della prova dichiarativa, sostenendosi che l’avviso sarebbe stato formulato una sola volta e non due.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono riproduttivi di profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da una necessaria critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata. Manca, in particolare, la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, secondo i principi richiamati in tema di contenuto essenziale dell’atto di impugnazione.

Nel merito, il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte distrettuale, che appare logica, congrua e corretta in diritto. I giudici di appello ricordano che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non sussiste l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, o da una persona di fiducia in caso di rifiuto, per l’esecuzione dell’alcoltest. L’avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. garantisce che la presenza del difensore durante l’accertamento dello stato di ebbrezza assicuri il rispetto dei diritti dell’indagato in un atto a sorpresa e non ripetibile. Tale obbligo viene meno in caso di rifiuto, poiché in quel momento risulta già integrato il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.

La Corte ribadisce che l’avviso è funzionale alla facoltà di farsi assistere dal difensore durante il compimento dell’atto. Poiché, in ipotesi di rifiuto, l’accertamento del tasso alcolemico non può essere coattivamente eseguito, perdono di rilievo l’assistenza difensiva e, a monte, l’avvertimento, non essendo lo stesso finalizzato ad avvertire l’indagato a non commettere il reato di rifiuto. Già tale considerazione assorbirebbe ogni altra doglianza in punto di effettuato avviso.

La Corte rileva inoltre che i giudici di appello hanno dato atto, con motivazione logica e congrua, che il ricorrente è stato comunque avvisato, verificando l’attendibilità della teste escussa. La sentenza si colloca così nel solco dell’orientamento secondo cui l’avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore, se non verbalizzato al momento dell’atto, può essere validamente provato mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare la precisione e la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione e la tempestività dell’avvertimento.

La Corte distrettuale ha accertato che le ragioni della mancata verbalizzazione sono da ricondurre alle condizioni in cui versava l’imputato al momento dell’intervento degli operanti, in particolare alla circostanza che si allontanava dal luogo del sinistro in evidente stato di ebbrezza. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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