Sequestro preventivo e sospensione rapporto lavoro escludono art 56 cod antimafia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32286 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del rapporto di lavoro conseguente al sequestro preventivo di un’azienda o di una società disposto ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. è disciplinata dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nel testo vigente alla data del provvedimento, e non dall’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011. Quest’ultima disposizione regola infatti le sorti dei rapporti di lavoro nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, istituto differente dal sequestro preventivo. L’estensione al sequestro preventivo delle norme del codice antimafia è stata introdotta solo dall’art. 30 della legge n. 161/2017, con effetto dal 19 novembre 2017, ed è pertanto inapplicabile ratione temporis alle fattispecie anteriori. Integra violazione di legge la sentenza di merito che applichi l’art. 56 a un rapporto sospeso prima di tale data. È altresì ultrapetita la pronuncia d’appello che, riformando la decisione di primo grado su domanda non impugnata, rigetti anche il capo relativo alle spettanze retributive non contestate.

Il Fatto

La lavoratrice, assunta alle dipendenze di una società a partire dall’aprile 2016, ha visto interrompersi il rapporto quando, nel gennaio 2017, l’amministratore giudiziario le ha comunicato di non presentarsi più al lavoro. La società era stata sottoposta a sequestro preventivo nel dicembre 2016 e la lavoratrice era figlia della persona nei cui confronti era stata eseguita la misura.

Nel febbraio 2017 la dipendente ha chiesto la riammissione in servizio, senza ottenere risposta, e nell’agosto 2018 ha rassegnato le dimissioni. Ha quindi agito in giudizio per la declaratoria di illegittimità della sospensione, la riammissione e il pagamento delle retribuzioni. Il tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’Appello di Palermo, in riforma, l’ha respinta sul rilievo che il rapporto si era sospeso ex lege ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte concentra l’esame sul primo motivo, con cui si denuncia la falsa applicazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011. Il testo della sentenza impugnata dà atto che la società era stata sottoposta a sequestro preventivo in data 20 dicembre 2016, evenienza confermata dal documento allegato al ricorso, recante l’estratto dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e del contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari.

La Corte ricostruisce il quadro normativo distinguendo due istituti. Il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., nel testo vigente alla data del provvedimento, trovava disciplina, quanto all’amministrazione dei beni, nell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., che si limita a prevedere la nomina dell’amministratore giudiziario. Diverso è il sequestro di prevenzione disciplinato dall’art. 20 del d.lgs. n. 159/2011, cui appartiene la regola sui rapporti di lavoro dettata dall’art. 56.

L’estensione al sequestro preventivo delle norme del codice antimafia è intervenuta solo con l’art. 30 della legge n. 161/2017, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., con effetto dal 19 novembre 2017. Poiché la sospensione del rapporto risale all’11 gennaio 2017, o al più tardi al 17 febbraio 2017, la nuova disciplina non può trovare applicazione ratione temporis. La Corte d’appello ha dunque deciso applicando una norma che non regolava la fattispecie, integrando la violazione di legge denunciata.

È poi fondato anche il quinto motivo. Il tribunale aveva condannato la società al pagamento della retribuzione di dicembre 2016 e tale capo non era stato impugnato in appello. Riformando la decisione, la Corte territoriale ha respinto tutte le domande, compresa quella non devoluta, pronunciandosi così ultrapetita, oltre il limite del thema decidendum.

La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli altri motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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