Contraddittorio endoprocedimentale escluso nella procedura DOCFA (Cass. civ. Sez. V n. 32287 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura DOCFA il contraddittorio endoprocedimentale non è necessario, perché la natura fortemente partecipativa del procedimento implica l’indicazione, da parte del contribuente, degli elementi fattuali che formano la base oggettiva del classamento. L’ufficio che intenda discostarsi dalla proposta non è tenuto ad attivare preventivamente il contraddittorio, né tale omissione contrasta con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché un siffatto obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati e non per gli altri. In tema di classamento degli immobili a destinazione speciale o particolare, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi e la difformità derivi da una diversa valutazione tecnica. L’accertamento mediante stima diretta non presuppone l’effettuazione del sopralluogo.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza n. 5197/2017, accoglieva l’appello dell’Ufficio avverso la decisione di primo grado e confermava la legittimità dell’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale di un fabbricato iscritto al catasto.
I giudici di secondo grado ritenevano infondata l’eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale, accolta dal primo giudice, e assumevano che l’atto fosse adeguatamente motivato e corretta la valutazione di merito. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui non è necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale quando il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA, stante la natura fortemente partecipativa di tale procedura.
L’ufficio che intenda discostarsi dalla proposta del contribuente non è tenuto, in assenza di disposizioni specifiche, ad attivare preventivamente il contraddittorio. Né l’omissione contrasta con il diritto dell’Unione, perché un tale obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 24823 del 2015 e la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2023, che ha escluso la valenza generale dell’art. 12, comma 7, delimitandolo ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche.
Il secondo motivo è disatteso: la motivazione dei giudici di appello non è gravemente carente né meramente apparente, risultando congrua e in linea con i principi richiamati. Quanto al terzo motivo, non è configurabile alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e la relativa censura integra un accertamento in fatto riservato a quest’ultimo, con conseguente inammissibilità.
Il quarto motivo è in parte inammissibile, per carenza di autosufficienza dovuta all’omessa integrale trascrizione dell’atto impositivo, e in parte infondato. L’obbligo di motivazione dell’avviso di maggior valore è adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto applicato, con le specificazioni necessarie a consentire l’esercizio del diritto di difesa. Nella procedura DOCFA l’obbligo è soddisfatto con la mera indicazione dei dati censuari, quando la difformità derivi da una diversa valutazione tecnica. La Corte precisa che i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati.
Il quinto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento. Non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando abbia erroneamente ritenuto che l’onerato avesse assolto tale onere. Per i fabbricati a destinazione speciale e particolare l’attribuzione di rendita avviene mediante stima diretta, che non presuppone il sopralluogo, configurandosi quest’ultimo come mero strumento conoscitivo di cui l’amministrazione può avvalersi. Anche il settimo motivo è respinto: non vi è omessa pronuncia e la censura investe una valutazione di merito.
Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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