Fondo integrativo gas: versamenti volontari e interruzione non valgono come rinuncia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23491 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La perentorietà dei termini per il versamento dei contributi non incide sulla facoltà dell’iscritto di proseguire volontariamente i versamenti al Fondo integrativo fino alla maturazione del diritto alla pensione, restando al più confinata al singolo trimestre non versato. L’interruzione dei versamenti anteriormente alla maturazione del diritto alla pensione complessiva non integra manifestazione di volontà di rinunciare al trattamento integrativo. La prestazione integrativa resta condizionata al solo completamento del periodo minimo complessivo di contribuzione richiesto. Il motivo di ricorso che non si confronti con tale ratio decidendi e non espliciti le ragioni della pretesa violazione normativa è inammissibile.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società del gas, aveva chiesto all’INPS di computare ai fini della pensione di anzianità liquidata nel 2014 anche i contributi versati al Fondo integrativo di cui all’art. 7 legge n. 1084/1971, quantomeno fino al 31 dicembre 2011, con le relative differenze. Il Tribunale di Crotone aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 298/2022, l’aveva accolta. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La vicenda ruota intorno ai versamenti che il lavoratore aveva continuato a titolo volontario, previa autorizzazione dell’Istituto, dopo la cessazione del rapporto e durante il collocamento in mobilità, e a un “vuoto” di un trimestre, addebitato alla banca delegata ai pagamenti. Su tale interruzione l’INPS aveva fondato il diniego in sede amministrativa.
La Motivazione della Corte
L’Istituto censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 16, n. 3, legge n. 1084/1971, come sostituito dall’art. 1, comma 10, legge n. 61/1987 e interpretato autenticamente dall’art. 1 legge n. 559/1988. Sostiene che al 31 dicembre 2011, data assunta come cessazione del rapporto, il lavoratore non avesse maturato i requisiti di età e contribuzione richiesti dalla norma.
La Corte rileva che la censura non si confronta appieno con il decisum. La sentenza impugnata aveva accertato che i versamenti, pur cristallizzati al 31 dicembre 2011 quanto al quantum, erano proseguiti fino al 2013 in forza dell’art. 38, comma 5, legge n. 289/2002, con l’interruzione di un solo trimestre.
Il passaggio centrale riguarda proprio quel trimestre. Secondo i giudici di merito non sussiste alcuna intellegibile ragione per cui l’interruzione dei versamenti al Fondo, anteriore alla maturazione del diritto al collocamento in quiescenza, dovesse essere intesa come rinuncia alla facoltà di avvalersi dei contributi integrativi. Il diniego amministrativo si fondava esattamente su questa lettura, che la Corte territoriale ha respinto.
La Cassazione condivide tale impostazione e la dichiara conforme ai principi già espressi, richiamando Cass. n. 26055/2023, n. 3575/2022 e n. 29398/2022: la perentorietà del termine di versamento non incide sulla facoltà di proseguire volontariamente i versamenti per il periodo successivo, fino alla maturazione della pensione, e la prestazione integrativa resta condizionata solo al completamento del periodo minimo complessivo richiesto, nella specie indiscutibilmente sussistente.
Anche utilizzando i soli contributi versati al 31 dicembre 2011, il lavoratore vantava 31 anni di contribuzione. Era inoltre presupposto pacifico e non contestato il diritto alla pensione di anzianità della c.d. prima salvaguardia. Il motivo, riducendosi all’affermazione generica di mancata maturazione dei requisiti a una data che cessazione non era, è pertanto inammissibile, con condanna dell’Istituto alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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