Cessione di ramo d’azienda superminimo uso aziendale prova a carico del cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24676 del 06.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione di ramo d’azienda, il superminimo già goduto dal lavoratore presso la cedente costituisce, in quanto eccedenza rispetto ai minimi tabellari, parte integrante del trattamento economico garantito dall’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990, anche in difetto di espressa menzione. Ove si assuma che presso il cessionario operi una contrattazione collettiva di pari livello destinata a sostituire quella vigente presso il cedente ai sensi dell’art. 2112, comma 3, cod. civ., l’esistenza di tale disciplina autonoma configura fatto impeditivo del diritto azionato: il relativo onere probatorio grava sul cessionario, non sul lavoratore. Il medesimo onere si colloca in capo alla retro cessionaria convenuta in giudizio, poiché la responsabilità solidale ex art. 2112, comma 2, cod. civ. le consente di opporre solo i fatti estintivi o impeditivi opponibili dal debitore principale.

Il Fatto

Il lavoratore ha prestato attività presso una struttura alberghiera con mansioni di cuoco, dal 1996 al 2013, alle dipendenze dapprima della società originaria, poi della cessionaria per effetto di un affitto di ramo d’azienda, quindi nuovamente della cedente dopo la retrocessione del ramo. Nel periodo anteriore al trasferimento percepiva un superminimo ad personam di importo determinato, mantenuto nell’accordo sindacale ex art. 47 della legge n. 428 del 1990 con clausola di conservazione del trattamento economico e normativo in vigore.

Dopo la retrocessione, il lavoratore ha convenuto in giudizio la sola cedente divenuta retro cessionaria, chiedendo il pagamento del superminimo non più corrisposto dal cessionario. Il tribunale ha accolto in parte la domanda; la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame, sul rilievo che il superminimo non era espressamente menzionato nell’accordo e che mancava la prova, a carico del lavoratore, della continuità dell’uso aziendale presso la cessionaria.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rileva che il superminimo è nozione pacifica nella giurisprudenza di legittimità: si tratta di eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuita, che appartiene senza dubbio al trattamento economico del lavoratore. L’accordo sindacale garantiva il mantenimento dell’attuale trattamento economico-normativo; la lettura dell’art. 1362 cod. civ. imponeva di ricomprendere il superminimo in tale espressione, valorizzando il senso letterale delle clausole e il comportamento complessivo delle parti, comprensivo della corresponsione della medesima voce da parte della cessionaria nel primo periodo.

Sul secondo motivo, la Corte affronta il regime di distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. L’art. 2112, comma 3, cod. civ. e l’art. 3 n. 3 della direttiva 2001/23, come interpretati dalla Corte di Giustizia, consentono al cessionario di applicare sin dal trasferimento la disciplina collettiva per lui vigente. Tuttavia, rispetto al lavoratore che rivendica il trattamento goduto presso la cedente, l’esistenza di un’autonoma contrattazione di pari livello costituisce fatto impeditivo del diritto e il relativo onere grava sul cessionario. Trova conferma il principio di vicinanza della prova.

La Corte precisa che la soluzione non muta per la peculiarità della vicenda, in cui il lavoratore ha citato la sola cedente divenuta retro cessionaria. Richiamando l’art. 2112, comma 2, cod. civ. e l’art. 1297 cod. civ., il Collegio osserva che la retro cessionaria, per il vincolo di solidarietà, si colloca nella posizione della retro cedente e può opporre i fatti impeditivi opponibili dal debitore principale, sopportandone l’onere probatorio. La censura relativa all’interpretazione delle comunicazioni datoriali e alla clausola di assorbimento è invece respinta: la lettura degli atti negoziali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

La Corte accoglie pertanto i primi due motivi, rigetta i restanti e cassa la sentenza con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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