Riesame del sequestro probatorio: termine dalla notifica della convalida all’interessato (Cass. pen. Sez. II n. 34849 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni per proporre richiesta di riesame avverso il decreto del pubblico ministero che convalida il sequestro decorre dalla notificazione del decreto di convalida all’interessato ovvero, in caso di omessa notificazione, dal momento in cui questi abbia avuto conoscenza del sequestro convalidato, e non dalla mera conoscenza dell’apprensione materiale del bene. L’istanza di restituzione o di dissequestro proposta prima della notificazione del decreto di convalida non anticipa la decorrenza del termine. Ai fini della tempestività dell’impugnazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata rileva il momento dell’invio e della ricezione da parte del gestore del sistema, attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, e non la successiva presa in carico dell’atto da parte della cancelleria.
Il Fatto
La polizia giudiziaria eseguiva una perquisizione e un sequestro probatorio di circa 4.600 colli di estintori presso una sede riconducibile al ricorrente. Con decreto del 13 marzo 2026 il pubblico ministero convalidava il sequestro ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen. e disponeva il mantenimento del vincolo. Il decreto di convalida, unitamente all’avviso di conclusione delle indagini, veniva notificato all’interessato il 27 aprile 2026.
Il difensore sottoscriveva digitalmente l’istanza di riesame e la trasmetteva a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Tribunale di Napoli. Il Tribunale dichiarava l’istanza inammissibile per tardività, ritenendola depositata l’8 maggio 2026 a fronte di un termine scaduto il 7 maggio 2026, e assumendo come dies a quo alternativo il 14 aprile 2026, data di un’istanza di dissequestro presentata al pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla tempestività dell’istanza di riesame. Sul primo profilo, relativo all’individuazione del dies a quo, la Sezione rileva che l’art. 355, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324 cod. proc. pen., àncora la decorrenza del termine alla notificazione del decreto di convalida ovvero, in mancanza, alla conoscenza del sequestro convalidato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la conoscenza rilevante non è quella dell’apprensione materiale del bene, ma quella delle ragioni poste a base della convalida: solo con essa l’interessato è posto in condizione di apprestare una difesa effettiva. Vengono citate Sez. II n. 774 del 2006, Sez. II n. 40925 del 2022, Sez. I n. 41693 del 2008, Sez. III n. 22030 del 2010 e Sez. II n. 38721 del 2014, che esclude ogni rilievo della notifica al difensore.
Da tali principi discende l’erroneità della tesi del Tribunale. Al 14 aprile 2026 il decreto di convalida non era stato notificato, essendo la notificazione intervenuta solo il 27 aprile 2026: l’istanza di dissequestro poteva dunque fondarsi unicamente sulla conoscenza dell’apprensione materiale del bene, già nota dall’esecuzione dell’11 marzo 2026, e non sulle ragioni della convalida.
Sul secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta sul presupposto del deposito in data 8 maggio 2026. La Corte rileva che tale premessa non trova riscontro negli atti, consultabili in sede di legittimità trattandosi di censura per error in procedendo: la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal gestore e sottoscritta digitalmente, attesta il recapito nella casella di destinazione il 7 maggio 2026.
Il computo, correttamente avviato dal 27 aprile 2026 — giorno che non si computa ai sensi dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. — individua nel 7 maggio 2026 il decimo e ultimo giorno utile. La regolarità formale del deposito telematico, quanto a sottoscrizione digitale, provenienza da indirizzo PEC del difensore iscritto nel ReGindE e destinazione alla casella istituzionale, non è contestata e risulta positivamente riscontrata. L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
Nota della Redazione
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