Giudicato progressivo sul reato assorbito in caso di annullamento parziale (Cass. pen. Sez. V n. 4944 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio limitato a un determinato capo della sentenza, passa in giudicato la statuizione — contenuta nella sentenza annullata — che aveva dichiarato assorbito in quel reato un reato concorrente, ove tale punto non sia stato investito da alcuna impugnazione. Il giudice del rinvio non può far rivivere il reato assorbito, perché l’effetto del giudicato progressivo delimita sempre più l’oggetto del giudizio. La preclusione opera anche quando l’annullamento sia stato pronunciato per vizio di motivazione, non essendo sufficiente il richiamo alla configurabilità del concorso tra i due reati per superare l’effetto estintivo già formatosi. Gli effetti favorevoli dell’annullamento senza rinvio si estendono, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., al coimputato non ricorrente in identica situazione.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio da una sentenza della Corte di appello di Palermo che, in riforma della pronuncia del GUP, aveva ritenuto due imputati colpevoli del delitto di tentato omicidio in concorso, in esso assorbito il reato di cui all’art. 337 cod. pen. La Prima Sezione penale della Cassazione, con sentenza del 24.10.2018, annullava la pronuncia limitatamente al reato di tentato omicidio, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

In sede di rinvio, la Corte territoriale riteneva che il nuovo giudizio investisse anche la fondatezza dei motivi di gravame della pubblica accusa in merito al reato di resistenza a pubblico ufficiale, dichiarando gli imputati nuovamente colpevoli e rideterminando la pena unica per continuazione. Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione di legge e l’illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla delimitazione del giudizio di rinvio, governata dall’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Dopo un annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio dispone di pieni poteri di cognizione e può rivisitare il fatto, purché non fondi la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti. Richiama sul punto una consolidata giurisprudenza di legittimità.

Tale potere incontra però un limite invalicabile nell’avvenuta formazione del giudicato progressivo, il cui effetto — che l’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. trasforma in obiettivo — è di delimitare sempre più l’oggetto del giudizio e di non consentire una protrazione indefinita del processo. L’effetto può conseguire sia alla sentenza di secondo grado poi annullata sia a quella di legittimità che abbia pronunciato un annullamento parziale.

La Corte richiama il criterio distintivo tra “capi” e “punti” della decisione, elaborato dalle Sezioni Unite n. 6093 del 2016 (Aiello) e già anticipato da Sezioni Unite n. 1 del 2000 (Tuzzolino). Il giudicato parziale può formarsi solo con riguardo ai capi, intesi come ciascuna decisione relativa a uno dei reati attribuiti all’imputato; i punti, invece, riguardano le statuizioni necessarie per una decisione completa su un capo.

Nel caso concreto, all’annullamento limitato al capo del tentato omicidio è conseguito il passaggio in giudicato della statuizione che aveva ritenuto assorbito in esso il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. Avverso tale punto nessuna impugnazione era stata proposta. La Corte territoriale ha quindi compiuto un vero e proprio salto logico, facendo rivivere il reato assorbito sulla base della sola configurabilità del concorso tra i due reati.

L’annullamento senza rinvio è stato esteso, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., al coimputato non ricorrente che versava in identica situazione, con eliminazione della pena irrogata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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