Continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine: necessaria la programmazione ab origine (Cass. pen. Sez. I n. 14270 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione all’imputato detenuto deve essere sempre eseguita, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio. La notifica eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo a una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen. se il difensore comparisce in udienza senza nulla eccepire. In tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità. Tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine può sussistere il vincolo della continuazione, ma senza alcun automatismo, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati, con la sufficiente specificità, al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio.
Il Fatto
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata per il condannato in relazione a due distinti procedimenti: una prima sentenza, irrevocabile, per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’art. 644 cod. pen., e una seconda sentenza, parimenti irrevocabile, per i reati di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Avverso l’ordinanza di rigetto, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 156 cod. proc. pen., per essere stato l’avviso dell’udienza camerale notificato presso il domicilio eletto e non nel luogo di detenzione; e il vizio di motivazione, per avere il giudice dell’esecuzione escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso infondati. Quanto al primo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 12778 del 2020, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. Nel caso di specie, tuttavia, la nullità derivante dalla notifica presso il domiciliatario doveva ritenersi sanata ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., poiché il difensore era comparso in udienza senza sollevare alcuna eccezione sul punto.
Con riferimento alla continuazione, la Corte ha premesso che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione delle singole violazioni. Ha quindi ribadito che la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine non è automatica, ma esige la verifica puntuale che questi ultimi siano stati programmati sin dal momento dell’ingresso nel sodalizio, come affermato dalle Sez. I, n. 23818 del 2020 e dalle Sez. I, n. 39858 del 2023, le quali hanno escluso che la serialità delle attività illecite possa configurare di per sé un vincolo continuativo.
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che la strumentalità del reato-fine rispetto al rafforzamento dell’associazione non integra il vincolo della continuazione, difettando i requisiti della previsione unitaria e specifica ab origine. Ha infine chiarito che, ai fini dell’accertamento, il dato cronologico di riferimento è costituito dal momento dell’ideazione del primo reato, non rilevando la data di cessazione della permanenza.
Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto generiche le censure della difesa, condividendo la valutazione del giudice dell’esecuzione che aveva escluso la programmazione dei reati di estorsione, commessi a distanza di anni dalla costituzione del vincolo associativo, in relazione a circostanze contingenti ed occasionali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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