Attenuanti generiche oltre un terzo e omesso aumento per concorso formale (Cass. pen. Sez. VI n. 29512 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non può eccedere la riduzione massima di un terzo prevista dall’art. 62-bis cod. pen. e, in caso di superamento, la sentenza è illegittima limitatamente al trattamento sanzionatorio. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra concorso formale di reati a norma dell’art. 81, primo comma, cod. pen. la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali mentre compiono un atto del loro ufficio. Il giudice deve quindi applicare l’aumento di pena anche quando l’art. 81 cod. pen. non sia formalmente contestato, poiché rileva la compiuta descrizione del fatto e non l’indicazione degli articoli di legge asseritamente violati.
Il Fatto
Il Tribunale di Cremona ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 337 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 336 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo due motivi: da un lato la violazione di legge per aver il giudice riconosciuto le attenuanti generiche in misura superiore al massimo consentito; dall’altro l’erronea applicazione della legge penale per l’omesso aumento di pena conseguente al concorso formale di reati, essendo stata la condotta tenuta nei confronti di tre pubblici ufficiali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che il giudice di merito, muovendo da una pena base di un anno di reclusione, ha operato per le attenuanti generiche una diminuzione pari a otto mesi, giungendo alla pena finale di quattro mesi: una riduzione che eccede la misura massima di un terzo consentita dalla legge, pari proprio a quattro mesi.
Il secondo motivo è parimenti fondato. Il giudice ha omesso di operare l’aumento di pena in considerazione dei tre pubblici ufficiali destinatari della minaccia criminosa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui sia ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integranti la norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche in mancanza nel capo di imputazione del riferimento all’art. 81 cod. pen.
Ciò che rileva, infatti, non è l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto, secondo il principio espresso da Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023. Ancorché nell’imputazione non fosse formalmente indicato l’art. 81 cod. pen., il giudice doveva dunque considerare la contestata pluralità delle persone offese verso cui era diretta la condotta minacciosa.
La Corte ha richiamato sul punto il principio di legittimità per il quale, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali mentre compiono un atto del loro ufficio, come affermato da Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018.
Ne è conseguito l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riguardo sia alla determinazione della riduzione per le attenuanti generiche sia al concorso formale di reati, con rinvio al Tribunale di Cremona, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.
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Nota della Redazione
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