Rettifiche di graduatoria concorsuale e carenza di interesse (TAR Lazio n. 11380 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le rettifiche di una graduatoria concorsuale che non costituiscono rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento, sono atti consequenziali e dal contenuto dovuto rispetto all’atto originario. La lesione dell’interesse del candidato è riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria, non essendo reiterata dalla mera rettifica successiva. Ne consegue che, ove la lesione sia originaria e reiterata, non sussiste l’onere di impugnare le successive rettifiche, e il ricorso avverso queste ultime è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento dell’atto madre produrrebbe effetto caducante sulle rettifiche, mentre il rigetto ne determinerebbe il consolidamento.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente dell’Agenzia delle Entrate, aveva partecipato a una selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti, risultando vincitrice nella graduatoria approvata nel 2021. A seguito dell’annullamento giurisdizionale di tale graduatoria limitatamente alla attribuzione del punteggio per titoli, disposto dal TAR Lazio e confermato dal Consiglio di Stato, l’Amministrazione aveva nominato una nuova Commissione che, rivalutati i titoli di tutti i candidati, aveva approvato una nuova graduatoria con atto dell’11 gennaio 2024, nella quale la ricorrente era collocata in posizione non utile, con conseguente caducazione del rapporto di lavoro dirigenziale.
Avverso tale graduatoria la ricorrente aveva proposto ricorso, respinto dal TAR con sentenza n. 20442 del 18 novembre 2024. Nelle more della proposizione dell’appello, l’Amministrazione aveva pubblicato due rettifiche della graduatoria, con provvedimenti del 7 ottobre e del 14 novembre 2024. La ricorrente, al fine di mantenere attuale l’interesse all’annullamento della graduatoria originaria, aveva impugnato le sopravvenute rettifiche riproponendo l’identica censura già sollevata nel giudizio definito con la sentenza di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che la concreta lesione dell’interesse della ricorrente è riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria finale, non essendo in alcun modo reiterata, se non indirettamente, dalla mera rettifica successiva. Tale rettifica non costituisce rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento nell’agire amministrativo, dinanzi all’evidenza di errori materiali da correggere o alla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali.
Il Tribunale ha quindi rilevato che nessuna utilità potrebbe conseguire la ricorrente dall’accoglimento del ricorso, avendo questo ad oggetto provvedimenti di mera rettifica dell’originaria graduatoria, ritenuti illegittimi per motivi identici a quelli del ricorso avverso la graduatoria originaria, già deciso con sentenza di rigetto. In particolare, l’eventuale accoglimento dell’appello pendente avverso la sentenza di rigetto determinerebbe l’annullamento della graduatoria originaria con effetto caducante nei confronti delle mere rettifiche, che verrebbero automaticamente travolte in quanto atti consequenziali e dal contenuto dovuto.
Al contrario, l’eventuale rigetto dell’appello comporterebbe il consolidamento delle rettifiche, che non potrebbero essere ulteriormente contestate in giudizio in ragione di un vizio di invalidità derivata la cui insussistenza fosse già stata dichiarata dal giudice amministrativo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di giudizio, atteso il carattere meramente processuale della pronuncia e la funzione cautelativa del ricorso volto a preservare la posizione della parte in caso di necessità di impugnazione delle rettifiche.
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Nota della Redazione
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