Cessazione della materia del contendere per payback dispositivi medici 2015-2018 (TAR Lazio n. 13253 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata del contenzioso in materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, introdotta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, realizza un meccanismo di estinzione dell’obbligazione per le aziende fornitrici che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, versino la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. L’integrale versamento della quota ridotta preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per le annualità 2015-2018. Ove il versamento sia tempestivamente effettuato e le parti concordino sulla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018 e il conseguente decreto della Regione Friuli-Venezia Giulia che definiva gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per le medesime annualità.
Nel corso del giudizio, la Regione Friuli-Venezia Giulia depositava memoria con cui rappresentava che la società ricorrente aveva tempestivamente provveduto al pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico a titolo di payback, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La società ricorrente aderiva alla richiesta, con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il disposto dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, il quale stabilisce che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dall’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
La norma precisa che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni considerati, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La stessa disposizione prevede, inoltre, che le regioni e le province autonome accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio rileva che la società ricorrente aveva provveduto al versamento della quota del 25%, come attestato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, e che anche la società aveva aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere. In considerazione del disposto normativo e delle concorde deduzioni delle parti, il TAR dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, avuto riguardo alle ragioni della definizione della causa.
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Nota della Redazione
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