Gestione autonoma del servizio idrico: serve il consenso dell’Autorità d’ambito (Cons. Stato n. 160 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alla gestione unitaria del servizio idrico integrato prevista dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 per i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti opera solo a favore delle gestioni autonome istituite secondo la formulazione dell’art. 148, comma 5, come sostituito dall’art. 2, comma 14, d.lgs. n. 4/2008. Il rinvio legislativo del 2014 va riferito a tale ultima versione, non a quella originaria. Ne consegue che il mantenimento della gestione autonoma richiede il previo consenso dell’Autorità d’ambito e la gestione dell’intero servizio. Il consenso non può formarsi per silentium: l’istituto del silenzio assenso non opera in materia di ambiente e salute pubblica. Le deroghe alla gestione accentrata hanno carattere tassativo e non ammettono estensioni analogiche.
Il Fatto
Il Comune appellante, piccolo comune montano abruzzese, aveva conservato nel tempo la gestione autonoma del servizio idrico. L’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), con delibera del 30 giugno 2022, n. 23, ha negato il riconoscimento dei presupposti per la prosecuzione in forma autonoma, ritenendo mancante il consenso dell’Autorità d’ambito e non dimostrati i requisiti di efficienza.
Il TAR Abruzzo, Sez. I, con sentenza n. 28/2024, ha respinto il ricorso del Comune, condannandolo alle spese. Il Comune ha proposto appello, censurando l’interpretazione del rinvio all’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 e deducendo, in via subordinata, la formazione del consenso per silentium.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla qualificazione del servizio idrico come servizio pubblico locale di rilevanza economica e dal principio di unicità della gestione, espresso dall’art. 149-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. La gestione accentrata costituisce la regola; quella autonoma l’eccezione.
Il nucleo della decisione riguarda il rinvio operato dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a) all’art. 148, comma 5. L’appellante sosteneva che la posizione consolidatasi nel 2006 dovesse essere valutata secondo la formulazione originaria, che non prevedeva alcun atto dell’Ente di governo. Il Collegio respinge la tesi: il richiamo del legislatore del 2014 va riferito alla versione novellata dal d.lgs. n. 4/2008, che subordina la facoltatività dell’adesione alla gestione unica alla gestione dell’intero servizio e al previo consenso dell’Autorità d’ambito. Diversamente, la modifica del 2008 non avrebbe avuto applicazione pratica.
La Corte esclude che il richiamo alla Corte costituzionale n. 65/2019 sorregga la tesi dell’appellante. La Consulta ha escluso l’estensione retroattiva del requisito del consenso alle gestioni avviate prima del d.lgs. n. 152/2006, ma ha valutato la norma regionale in relazione all’ultima formulazione dell’art. 148, comma 5, non a quella originaria. Il Collegio richiama inoltre Cass. Sez. Un. n. 11359 del 2020, che ha confermato la necessità di entrambi i presupposti, e prende posizione sul diverso orientamento espresso da Cons. Stato n. 8971 del 2025, al quale dichiara di non aderire.
Quanto al consenso per silentium, la Corte ritiene che l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 escluda l’operatività del silenzio assenso in materia di ambiente e salute pubblica. L’inerzia dell’Autorità non può quindi perfezionare la deroga.
Sul secondo ordine di censure, relativo ai requisiti della lett. b), il Collegio conferma il diniego: la mancata installazione dei contatori in quota significativa di utenze e le perdite idriche non contestate impediscono di qualificare la gestione come efficiente. Le deduzioni formali sull’adesione allo schema ARERA non superano i rilievi sostanziali. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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