Cessata la materia del contendere per avvenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 401 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando l’Amministrazione, ancorché successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, abbia comunque ottemperato al giudicato, rendendo inutile ogni ulteriore decisione nel merito. In tale evenienza, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, rimasta inadempiente fino alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza, giustifica la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale nei termini. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando che dalla documentazione prodotta risultava l’avvenuta ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato. Il dato dirimente è rappresentato dal fatto che l’adempimento si era verificato successivamente alla proposizione della domanda giudiziale: tale circostanza non impedisce la declaratoria di cessazione, ma assume rilievo ai fini della regolazione delle spese.
Il Collegio ha infatti ritenuto che, nonostante la sopravvenuta ottemperanza, la ricorrente avesse comunque dovuto attivare il rimedio giurisdizionale per vedere soddisfatta la propria pretesa. L’Amministrazione, persistendo nell’inadempimento fino alla proposizione del ricorso, ha dato causa al giudizio, con la conseguenza che deve sopportare le relative spese processuali.
La pronuncia, resa in forma semplificata, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese in favore della ricorrente, quantificate in misura di €.1000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Le spese sono distratte in favore del difensore, che ha dichiarato di averle anticipate.
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Nota della Redazione
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