Gestioni autonome del servizio idrico e consenso dell’Autorità d’ambito (Cons. Stato n. 165 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 all’art. 148, comma 5, del medesimo decreto deve intendersi riferito alla formulazione novellata dal d.lgs. n. 4/2008, non a quella originaria. Ne consegue che i Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono mantenere la gestione autonoma del servizio idrico solo se gestiscono l’intero servizio e previo consenso dell’Autorità d’ambito. Il consenso non può formarsi per silenzio assenso, poiché l’istituto non opera in materia di ambiente e salute pubblica ai sensi dell’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. La deroga alla gestione unica ha carattere tassativo e presuppone il possesso contestuale dei requisiti di qualità della risorsa e di efficienza della gestione.

Il Fatto

Un piccolo Comune montano abruzzese, storicamente titolare di una gestione autonoma del servizio idrico integrato, si vedeva negare dall’Ente regionale per il servizio idrico integrato il riconoscimento dei presupposti per proseguire in forma autonoma. Il diniego si fondava sulla mancanza del consenso dell’Autorità d’ambito e sull’insussistenza dei requisiti di efficienza della gestione.

Il Comune impugnava il provvedimento e il parere ministeriale richiamato davanti al TAR Abruzzo, che respingeva il ricorso con condanna alle spese. Proponeva quindi appello, sostenendo che la propria posizione si fosse consolidata in base alla versione originaria dell’art. 148, comma 5, e che comunque il consenso si fosse formato per inerzia dell’Autorità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del servizio idrico integrato, qualificato come servizio pubblico locale di rilevanza economica, e richiama il proprio precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 1115 del 2024, che ha affermato il principio di unicità della gestione come regola e la gestione autonoma come eccezione.

Il primo motivo è respinto. La tesi dell’appellante, secondo cui il richiamo normativo andrebbe riferito alla formulazione originaria dell’art. 148, comma 5, non è condivisa: la modifica del 2008 avrebbe altrimenti avuto impossibilità di applicazione pratica. Il Collegio aderisce a Cass. Sez. Un. n. 11359 del 2020, che ha richiesto il possesso di entrambi i requisiti del consenso e della gestione dell’intero servizio.

Quanto alla Corte cost. n. 65/2019, invocata dall’appellante, la Corte ne esclude la portata dirimente: essa non legittima la prosecuzione delle gestioni autonome prescindendo dalle modifiche medio tempore intervenute, ma si limita a escludere l’estensione retroattiva del requisito del consenso.

Il Collegio prende espressamente le distanze da Cons. Stato, Sez. IV, n. 8971 del 2025, che aveva valorizzato le delibere comunali del 2006 non contrastate dall’Autorità, e conferma l’orientamento che reputa maggiormente conforme alla lettera e alla ratio delle norme.

Il consenso per silentium è escluso: l’inerzia dell’amministrazione non assume rilievo di silenzio significativo. Anche le censure sui requisiti di cui alla lett. b) sono infondate: perdite idriche, mancata installazione dei contatori, assenza di autorizzazioni al prelievo e allo scarico non sono superate dalla mera adesione allo schema di convergenza ARERA. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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