Ordine di demolizione atto vincolato e motivazione per relationem (TAR Molise n. 249 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione, al pari degli altri provvedimenti sanzionatori edilizi, costituisce atto vincolato e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non essendo previste valutazioni di interesse pubblico in ordine alla conservazione del bene. L’onere di motivazione è sufficientemente assolto mediante l’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e l’applicazione della misura sanzionatoria, trattandosi di atti privi di margini discrezionali. La motivazione per relationem è legittima quando siano indicati gli estremi dell’atto richiamato e questo sia reso accessibile all’interessato, non sussistendo l’obbligo di notifica degli atti richiamati. La mancata allegazione della relazione tecnica richiamata non determina l’illegittimità del provvedimento, se l’interessato non ha documentato di aver richiesto l’accesso.
Il Fatto
Il Comune di Termoli ha adottato un’ordinanza di demolizione con cui ha ingiunto al proprietario di rimuovere alcune opere ritenute abusive, consistenti in due piazzali in cemento e in due immobili ad uso magazzino, e di ripristinare lo stato dei luoghi. Il destinatario ha impugnato l’ordinanza unitamente alla relazione dell’ufficio tecnico e agli atti consequenziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Il ricorrente ha articolato tre censure: la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento; un vizio motivazionale derivante dalla mancata allegazione della relazione tecnica richiamata; la copertura delle opere da condono edilizio. Ha inoltre chiesto una consulenza tecnica per accertare la riconducibilità delle opere alle istanze di sanatoria. Il Tribunale, in sede cautelare, ha dapprima disposto incombenti istruttori e poi respinto l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui gli atti vincolati, come l’ordinanza di demolizione, non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento, non prevedendo valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. L’ordine di demolizione è atto dovuto e misura sanzionatoria rigidamente regolata dalla legge.
Quanto al secondo mezzo, il Tribunale osserva che l’onere motivazionale è assolto mediante la descrizione accurata dei manufatti indicati come abusivi, in quanto non assentiti da alcun titolo edilizio, con indicazione delle norme violate. La mancata allegazione della relazione tecnica richiamata non inficia la motivazione, che reca elementi sufficienti all’individuazione della fattispecie.
Il Collegio aggiunge che, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 3 della legge n. 241/1990 va inteso nel senso che la motivazione per relationem è legittima quando all’interessato sia possibile prendere visione dell’atto richiamato e richiederne copia. Non sussiste l’obbligo di notificare gli atti richiamati, ma solo quello di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta. Nel caso concreto il ricorrente non ha documentato alcuna istanza di accesso alla relazione.
Il terzo motivo è parimenti infondato. L’istruttoria disposta con l’ordinanza cautelare ha acclarato che la pratica di condono non è riferibile ai due magazzini, realizzati su un unico livello, mentre le istanze del 1986 riguardavano abusi ubicati in un fabbricato di quattro piani fuori terra. I piazzali non sono in alcun modo riconducibili alla sanatoria. Il Collegio esclude anche il dedotto conflitto di interessi in capo al tecnico comunale, non allegato né documentato ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, e ritiene superfluo l’esame della richiesta istruttoria, non avendo il ricorrente assolto l’onere della prova. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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