Servizio militare non in costanza di nomina valutabile nelle GPS docenti (TAR Lazio n. 2553 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola dell’ordinanza ministeriale sulle graduatorie provinciali e di istituto che riconosce il punteggio per il servizio militare di leva, per il servizio sostitutivo assimilato e per il servizio civile solo se prestati in costanza di nomina è illegittima. L’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 prevede che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo siano validi a tutti gli effetti, senza subordinare la valutazione alla pendenza di un rapporto di lavoro. La disposizione speciale prevale sull’art. 2050, comma 2, cod. ord. mil., che va letto come specificazione e non come limitazione del comma 1. L’esclusione del punteggio penalizza i docenti per non aver potuto svolgere supplenze a causa dell’adempimento di un obbligo costituzionale, contrastando con l’art. 52 Cost. e con il principio di non discriminazione.
Il Fatto
Alcuni docenti inseriti o interessati all’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2024/2026 hanno impugnato l’ordinanza ministeriale di disciplina delle procedure, nella parte in cui riconosce il punteggio per il servizio militare di leva, per quello sostitutivo assimilato e per il servizio civile soltanto se prestati in costanza di nomina. I ricorrenti avevano svolto il servizio senza essere titolari di incarico di insegnamento e lamentavano di non aver potuto acquisire punteggio utile al miglior collocamento in graduatoria.
Nel corso del giudizio il Collegio ha disposto incombenti istruttori sulla documentazione relativa al servizio svolto e alle domande di inserimento, ha accolto la domanda cautelare e ha infine ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. Una ricorrente ha poi rinunciato al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla clausola dell’art. 15, comma 6, dell’ordinanza impugnata, ritenendola dotata di immediata portata lesiva, perché idonea a introdurre una discriminazione tra i candidati. La questione non è nuova: sulla medesima clausola si è pronunciato il Consiglio di Stato, la cui sentenza n. 2854/2025 ha confermato l’illegittimità dell’esclusione del punteggio per i docenti che hanno svolto il servizio militare non in costanza di nomina, respingendo l’appello avverso la decisione di questa stessa Sezione n. 17635/2024.
Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 qualifica il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo come validi a tutti gli effetti; l’art. 2050 cod. ord. mil. disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici. Secondo la lettura ministeriale, il comma 2 della norma militare limiterebbe la valutazione ai soli periodi prestati in pendenza di rapporto di lavoro. Il Tribunale non condivide questo esito.
Richiamando la ricostruzione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020, il Collegio ritiene che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, ma ne costituisca specificazione: anche, e non solo, i servizi di leva svolti in pendenza di rapporto sono valutabili. Una diversa lettura sarebbe testualmente illogica e contraria alla razionalità della previsione. Rispetto alla norma generale, inoltre, prevale quella speciale dettata per il personale scolastico.
Il principio costituzionale è dirimente: l’art. 52 Cost. sancisce che l’adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, in coerenza con l’art. 4 Cost. In un sistema che attribuisce punteggio ai precedenti incarichi temporanei, non può scegliersi l’interpretazione che pregiudica chi non ha potuto acquisire punteggio per una causa non dipendente dalla propria volontà. Il Collegio esclude, invece, la rilevanza della pretesa disparità rispetto a esperienze professionali più pertinenti all’insegnamento, questione estranea al perimetro della controversia.
Quanto all’omogeneità delle posizioni, il Tribunale aderisce all’orientamento che equipara servizio civile universale e servizio civile nazionale, già connotati entrambi dal requisito della volontarietà, in linea di continuità normativa. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della clausola nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, e le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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