Sgombero cani senza nulla osta veterinario e riparto poteri ordinanza (TAR Sicilia n. 3286 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione stabile o temporanea, a qualsiasi titolo, di più di dieci cani presso una struttura priva del nulla osta del servizio medico veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale integra il presupposto per l’ordinanza di sgombero prevista dalla normativa regionale. Il provvedimento va indirizzato al soggetto presso cui si verifica la detenzione degli animali, a prescindere dalla proprietà degli stessi e dal numero complessivo dei cani eccedenti le dieci unità. Il potere di adottarlo è esercitabile anche dal dirigente comunale, trattandosi di potere di ordinanza ordinario e non di ordinanza contingibile e urgente riservata al Sindaco. L’istanza di nulla osta presentata dopo l’accertamento ispettivo non sana la detenzione illegittima, né consente di invocare il silenzio assenso. La manifesta infondatezza del ricorso preclude l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano la determina dirigenziale con cui il Comune aveva ordinato lo sgombero di quindici cani allocati presso la loro abitazione in zona rurale. Il provvedimento si fondava su una nota prefettizia, sollecitata dagli esposti di un vicino che lamentava il rumore degli animali, e sulla nota del Dipartimento di prevenzione sanitaria che, all’esito dei sopralluoghi, aveva rilevato la presenza di undici cani in buono stato di nutrizione ma privi di idonea documentazione autorizzativa.

I ricorrenti sostenevano di non gestire alcuna struttura zoofila, di aver accolto gli animali nel corso degli anni e di aver presentato dichiarazione di ritrovamento per un cane randagio. Deducevano che solo per effetto dell’inoculazione del microchip e della movimentazione di quattro cani da altra struttura il numero era salito oltre le dieci unità, onde avevano chiesto il nulla osta previsto dalla normativa regionale, rimasto senza riscontro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi per connessione. Ha anzitutto accertato la competenza comunale in materia, ricavandola dalla legge n. 281/1991 e dalla legge regionale n. 15/2000, alle quali il decreto assessoriale n. 2164/2017 dà applicazione. È caduta così la censura sull’insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza: nella specie non viene in rilievo un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., ma un provvedimento che trova fondamento nel mancato rispetto delle norme di settore.

Quanto alla lamentata incompetenza del dirigente, il Tribunale ha osservato che la censura, formulata solo con le memorie del luglio 2024, sarebbe comunque inammissibile perché nuova. Nel merito ha richiamato l’orientamento secondo cui mentre le ordinanze contingibili e urgenti spettano unicamente al Sindaco, il potere di ordinanza ordinario afferente la gestione amministrativa compete anche ai funzionari, citando TAR Napoli, Sez. VIII, n. 2475 del 18.06.2020, Cons. St., Sez. IV, n. 4262 del 13.07.2011 e Cons. St., Sez. IV, n. 1537 del 24.03.2006.

Nel merito, l’art. 3 del d.a. n. 2164/2017 impone il nulla osta ogniqualvolta si verifichi la detenzione di più di dieci cani, anche solo temporanea. L’art. 4, comma 2, prevede la segnalazione al Sindaco per l’emissione dell’ordinanza di sgombero in caso di conduzione di strutture di ricovero senza autorizzazione. Il Collegio ha ritenuto inconferente l’eccezione sulla proprietà: la norma considera il numero complessivo degli animali presenti nello stesso luogo, onde legittimamente gli altri proprietari non sono destinatari del provvedimento.

Priva di addentellato normativo è poi la tesi dello sgombero limitato ai cinque cani in esubero, non essendo previsto alcun criterio selettivo e non avendo il criterio cronologico alcun sostrato. Quanto al silenzio assenso, l’istanza era del 16.02.2022, mentre già dal sopralluogo del 04.11.2021 risultava la presenza di più di dieci cani: sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che la richiesta seguì l’accertamento ispettivo. Il ricorso è dunque manifestamente infondato e va respinto, con revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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