TFR pre-ruolo e termine di decadenza del 15 settembre 2000 (TAR Sicilia n. 3281 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 15 settembre 2000, fissato dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, costituisce limite assoluto e invalicabile di proponibilità delle domande relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998. Esso non è termine processuale, ma di decadenza sostanziale, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione, tanto del giudice amministrativo quanto di quello ordinario, per le domande proposte dopo tale data. Il carattere transitorio della previsione, volta a regolare il passaggio del contenzioso del pubblico impiego alla giurisdizione ordinaria, ne ha superato il vaglio di legittimità costituzionale. Non sussiste rimessione in termini per errore scusabile quando il termine sia stato già qualificato come decadenziale dal giudice regolatore della giurisdizione.

Il Fatto

Il ricorrente presta servizio alle dipendenze di un Comune siciliano dal 1.9.1979 al 31.5.1985 con contratto a tempo determinato, poi a tempo indeterminato dal 1.6.1985. Nel 1993 chiede la liquidazione del trattamento di fine rapporto per il segmento pre-ruolo; l’Ente nega la pretesa per intervenuta prescrizione, pur riconoscendo in più atti il diritto alla quota richiesta.

Dichiarato nel 2016 lo stato di dissesto finanziario e insediatosi l’Organismo straordinario di liquidazione, nel 2020 il lavoratore chiede l’ammissione al passivo del credito da TFR pre-ruolo per euro 7.123,61. La Commissione Straordinaria di Liquidazione, dopo il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respinge l’istanza per decorso della prescrizione con deliberazione n. 08 del 10.2.2021. Il ricorrente impugna tale diniego davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio un profilo pregiudiziale, assorbente rispetto ai motivi di merito: il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine di decadenza del 15 settembre 2000 previsto dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. La norma devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie sul periodo successivo al 30 giugno 1998, mantenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle questioni anteriori solo se proposte, a pena di decadenza, entro quella data.

La giurisprudenza amministrativa richiamata — tra cui TAR Catania, sez. II, sent. n. 3167/2022, TAR Catania, sez. II, sent. n. 2971/2022, TAR Catanzaro, sez. II, sent. n. 1623/2022, TAR Palermo, sez. III, sent. n. 2973/2020 — è concorde nel qualificare la data del 15 settembre 2000 come limite assoluto e invalicabile, già sottoposto più volte al vaglio di legittimità costituzionale in ragione del suo carattere transitorio.

Il Collegio precisa che il riferimento a tale data non delimita la persistenza della giurisdizione amministrativa, ma individua un termine di decadenza per la proponibilità della domanda. Ne deriva, per le domande tardive, un difetto assoluto di giurisdizione di entrambi i plessi giurisdizionali. Il principio è sostenuto dal richiamo a Cons. Stato, sez. VI, n. 4415 del 2018.

Nel caso concreto il rapporto di lavoro pre-ruolo si è interamente svolto in epoca anteriore al 30 giugno 1998 e il ricorso è stato notificato nel 2021, quindi ben oltre il termine. Il Collegio esclude, ad abundantiam, la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la prima pronuncia del giudice regolatore della giurisdizione che ha qualificato la data come termine decadenziale risale al 2001 (Cass. civ., Sez. Un., n. 139 del 2001), sicché l’errore non è scusabile.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. La mancata costituzione dell’Amministrazione esonera il Collegio dalla statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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