Ottemperanza e conversione del rito: il nuovo permesso non elude il giudicato (Cons. Stato n. 10477 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’annullamento di un permesso di costruire non è violato né eluso dal nuovo titolo edilizio che non preveda la demolizione dei manufatti posti a fondamento della decisione di annullamento. Il sindacato di ottemperanza ha ad oggetto la conformità del provvedimento successivo al precetto contenuto nel giudicato, e non la mera identità grafica o descrittiva del progetto. La diversità sostanziale dell’intervento, risultante dal contenuto del titolo edilizio, esclude la configurabilità dell’elusione del giudicato. Quando il ricorrente proponga in via subordinata la domanda di annullamento, il giudice dell’ottemperanza deve disporre la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., ma solo se sia competente su entrambe le domande; diversamente dichiara la propria incompetenza indicando il giudice competente.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del d.P.R. del 13 giugno 2023 e del presupposto parere del Consiglio di Stato, sez. I, con cui era stato annullato un permesso di costruire rilasciato a un controinteressato dal Comune. L’annullamento si fondava sulla circostanza che il progetto assentito comportava la demolizione di manufatti realizzati dai ricorrenti su un’area di proprietà comune.
A seguito dell’annullamento, il controinteressato ha presentato una nuova istanza, accolta dal Comune con il permesso di costruire n. 25 del 2025. I ricorrenti hanno dedotto violazione ed elusione del giudicato, sostenendo l’identità sostanziale dei due progetti e la presenza di un espediente grafico volto a celare la demolizione dei muretti. In via subordinata hanno chiesto l’annullamento del nuovo titolo, previa conversione dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso in ottemperanza, ritenendo infondata la prospettata violazione del giudicato. Il nuovo permesso si distingue da quello annullato perché non prevede la demolizione dei muretti oggetto di contestazione e chiarisce espressamente che l’intervento “non comporta limitazione dei diritti di terzi”. Poiché la ragione posta a fondamento dell’annullamento riguardava proprio quella demolizione, l’assenza di tale previsione rende il nuovo titolo diverso dal precedente.
Il Consiglio di Stato ha valorizzato le stesse ammissioni dei ricorrenti, i quali hanno riconosciuto che il progetto non prevede graficamente la rimozione dei muretti e li rappresenta come frapposti tra la strada e il cancello. Tali considerazioni sono state ritenute sufficienti a respingere il ricorso, non essendo dimostrato che la rappresentazione grafica costituisca un mero espediente volto a celare la volontà di demolire comunque i manufatti.
La Corte ha qualificato tale lettura come frutto di un’unilaterale ricostruzione dei ricorrenti, priva di ancoraggio a elementi oggettivamente apprezzabili. Il titolo edilizio, come riconosciuto anche dal Comune, va quindi interpretato nel senso che non consente la demolizione dei manufatti.
Quanto alla domanda di annullamento proposta in via subordinata, il Collegio ha disposto la conversione del rito di ottemperanza in cognizione ordinaria. Ha però precisato che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., la conversione non può essere disposta davanti allo stesso Consiglio di Stato, poiché presuppone la competenza del giudice adito su entrambe le domande. La conversione consiste nella cancellazione del ricorso dal ruolo e nella fissazione dell’udienza pubblica per il merito, secondo le forme dell’art. 87 cod. proc. amm.
Poiché per la domanda di annullamento la competenza spetta al TAR Lombardia – Brescia ai sensi dell’art. 13 cod. proc. amm., il Consiglio di Stato, in applicazione analogica delle norme sul rilievo dell’incompetenza di cui all’art. 15 cod. proc. amm., ha dichiarato la propria incompetenza indicando il giudice competente e il termine per la riassunzione. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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