Sgombero di opere abusive acquisite al patrimonio comunale e onere della prova (TAR Sicilia n. 2929 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il dirigente comunale dispone lo sgombero e l’immissione in possesso dell’opera abusiva acquisita al patrimonio dell’ente costituisce esercizio di un potere vincolato, residuale rispetto alla declaratoria consiliare di prevalenti interessi pubblici, e non richiede una nuova valutazione discrezionale. La mancata partecipazione procedimentale non invalida l’atto quando, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L’occupante che si dichiari comproprietario pretermesso non può sottrarsi all’acquisizione coattiva e allo sgombero se non dimostra in giudizio la propria qualità, non supplendo la dichiarazione del difensore né l’esercizio dei poteri istruttori officiosi. L’atto di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione, facendo propri gli esiti dei verbali di polizia municipale, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione, purché sia stato notificato agli interessati.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava le ordinanze di sgombero e immissione in possesso adottate dal Comune con riguardo a opere abusive realizzate al primo piano di un edificio, censurando l’incompetenza dell’organo burocratico, i difetti di istruttoria e di motivazione, la propria estraneità alla realizzazione del manufatto e la mancata partecipazione procedimentale. Con motivi aggiunti impugnava la successiva ordinanza che, in autotutela, aveva parzialmente revocato le precedenti ordinanze per il lato ovest e le aveva confermate per il lato est, in relazione al quale non era mai stata presentata istanza di sanatoria. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La vicenda giungeva al Collegio dopo che, con una precedente pronuncia della stessa Sezione, era stato annullato il diniego di sanatoria relativo al solo lato ovest, con salvezza dei poteri dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto il vizio di incompetenza. L’art. 31, quinto comma, d.P.R. n. 380/2001 riserva alla deliberazione consiliare la dichiarazione di prevalenti interessi pubblici; nel caso concreto, dopo la sentenza di annullamento del diniego, il Comune si è limitato a dare attuazione agli effetti giuridici residuati, adottando l’ordinanza con esclusivo riguardo al sub 7 e senza spogliare il Consiglio comunale di alcuna competenza.

Quanto alla dedotta mancanza di un atto ricognitivo idoneo, la Corte rileva che l’individuazione dell’immobile è avvenuta mediante i verbali di polizia municipale e le note protocollate del 1995, notificate ai diretti interessati. Il ricorrente non ha mai prodotto in giudizio tali atti. Il principio dell’onere della prova subisce il temperamento del metodo acquisitivo ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. solo per gli elementi nella disponibilità dell’amministrazione, al fine di riequilibrare l’asimmetrica posizione delle parti: condizione che nella specie non ricorre, essendo i documenti conoscibili anche tramite accesso.

La Corte distingue il verbale di accertamento dei vigili, di efficacia meramente dichiarativa, dall’atto formale adottato dall’autorità competente ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, che fa propri gli esiti del verbale, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione.

Il motivo fondato sull’asserita qualità di comproprietario non responsabile dell’abuso è rigettato per difetto di prova. La dichiarazione resa oralmente dal difensore non è utilizzabile a fini probatori, mancando la costituzione del Comune e non potendosi invocare il meccanismo della mancata contestazione. La successione jure hereditatis costituisce fatto per il quale non sussiste difficoltà di prova: in mancanza della dimostrata qualità di comproprietario pretermesso, l’occupante non può sottrarsi allo sgombero.

Il vizio di partecipazione procedimentale è escluso in radice: il provvedimento ha natura vincolata e l’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990 impedisce l’annullamento quando è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Le censure dei motivi aggiunti, ripetitive, sono rigettate; nulla è statuito sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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