L’assicurazione non si sostituisce alla Asl nel giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 1284 del 29.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la condanna dell’assicuratore a tenere indenne l’ente pubblico assicurato non determina alcuna successione o sostituzione nel rapporto obbligatorio. L’assicuratore non assume la titolarità del debito risarcitorio, ma è tenuto solo a rimborsare l’assicurato secondo le modalità della polizza. Ne consegue che l’amministrazione resta l’unico soggetto obbligato all’integrale adempimento della pretesa creditoria accertata dal giudicato, salvo il successivo regresso verso il garante. Nel giudizio di ottemperanza trova ingresso la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Due genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale su un minore, ottengono dal Tribunale di Vibo Valentia la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio, oltre al rimborso delle spese. Il giudice di primo grado accoglie anche la domanda di garanzia proposta dall’azienda e condanna la compagnia assicurativa a tenere indenne l’assicurata da ogni conseguenza patrimoniale, secondo le modalità previste dalla polizza.
La Corte di Appello di Catanzaro rigetta l’impugnazione e conferma la decisione. Formatosi il giudicato, i ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’azienda al pagamento delle somme liquidate, oltre interessi, e l’applicazione della misura prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la titolarità della situazione debitoria sarebbe esclusivamente in capo alla compagnia assicurativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione dell’amministrazione e dichiara il ricorso ammissibile e fondato. Il punto dirimente è la qualificazione dell’obbligo posto a carico dell’assicuratore dalla sentenza del Tribunale: la pronuncia ha condannato la compagnia a tenere indenne l’azienda, cioè a rimborsarla, secondo le modalità della polizza, delle conseguenze pregiudizievoli del risarcimento. Non si è quindi verificata alcuna sostituzione dell’assicuratore nel rapporto obbligatorio, che resta integralmente in capo all’ente pubblico.
Da qui la conseguenza operativa: l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere all’intera pretesa creditoria dei ricorrenti, salvo poi chiedere il rimborso all’assicurazione. Il rapporto assicurativo interno resta estraneo al giudizio di ottemperanza e non può essere opposto ai creditori, che sono titolari di un diritto accertato con decisione passata in giudicato.
Il TAR rileva poi che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del Commissario ad acta. Il dispositivo assegna all’amministrazione sessanta giorni dalla notificazione, nomina Commissario il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega, e liquida le spese a carico dell’ente inadempiente.
Nota della Redazione
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