Segnalazione nei SIC: preavviso dovuto solo alle persone fisiche, non all’associazione non riconosciuta (ABF Collegio di Napoli n. 889 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia costituisce presupposto di legittimità della segnalazione esclusivamente con riguardo alle persone fisiche. La disposizione non si estende agli enti collettivi, ivi compresa l’associazione non riconosciuta, la quale, pur priva di autonomia patrimoniale perfetta, è soggetto giuridico distinto dalle persone degli associati e degli amministratori. Ove sussista il presupposto sostanziale della segnalazione, ossia il ritardo reiterato nel pagamento delle rate, la segnalazione è legittima anche in difetto di prova dell’avvenuta ricezione del preavviso, quando il segnalato non rientri tra i destinatari dell’obbligo. Le eccezioni preliminari di inammissibilità fondate sul difetto di procura e sull’indirizzo del reclamo a casella PEC dell’intermediario sono infondate quando il reclamo pervenga a valida casella riferibile all’impresa e siano decorsi i termini per adire l’Arbitro.

Il Fatto

La parte ricorrente, un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, chiede la cancellazione delle segnalazioni negative presenti nei sistemi di informazione creditizia, relative a un mutuo agevolato con garanzia del Fondo di Garanzia ex legge n. 289/2002, con scadenza nel settembre 2026. Le segnalazioni riguardano ritardi di pagamento. La ricorrente assume di aver inviato istanza di cancellazione e richiesta di copia del contratto, del piano di ammortamento e del preavviso di segnalazione, senza ottenere risposta, e contesta la veridicità delle segnalazioni, il mancato preavviso e la violazione dei principi di correttezza e buona fede.

L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del reclamo, indirizzato a una casella PEC diversa da quella dedicata, e per carenza di poteri del delegato. Nel merito sostiene la legittimità della segnalazione per i ritardi documentati e deduce che l’obbligo di preavviso riguarda solo le persone fisiche, non le persone giuridiche, trattandosi nella specie di associazione non riconosciuta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene infondate le eccezioni preliminari. Il reclamo è pervenuto a una casella PEC comunque facente capo all’intermediario e, alla data di presentazione del ricorso, erano trascorsi i sessanta giorni necessari per adire l’Arbitro. Quanto alla procura, il difetto non inficia la validità del reclamo in presenza di indici che ricollegano l’atto al cliente e della dichiarazione del procuratore di agire in nome e per conto del ricorrente, secondo la posizione condivisa dei Collegi.

Nel merito, dalla visura risultano segnalati ritardi fino a due rate consecutive nel periodo ottobre-dicembre 2024. Le evidenze prodotte dall’intermediario dimostrano tuttavia sei rate consecutive pagate in ritardo, dalla rata n. 24 del settembre 2024 fino a febbraio 2025, oltre alla rata di agosto 2025: il presupposto sostanziale della segnalazione deve dunque ritenersi sussistente.

Quanto al presupposto formale, l’intermediario ha allegato copia del preavviso inviato il 30.09.2024, senza provarne la ricezione da parte dell’associazione. Il Collegio osserva però che la posizione del Collegio di Coordinamento, dalla quale non può discostarsi, è nel senso che il preavviso è presupposto di legittimità della segnalazione con esclusivo riguardo alle persone fisiche (Collegio di Coordinamento n. 4632 del 2023).

La circostanza che la ricorrente non sia persona giuridica, ma associazione non riconosciuta, priva dell’autonomia patrimoniale perfetta, è irrilevante. L’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza considera l’associazione non riconosciuta un ente collettivo dotato di autonoma soggettività giuridica, distinto dagli associati e dagli amministratori. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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