PSP del beneficiario non responsabile per bonifico truffaldino senza consenso allo storno (ABF Collegio di Milano n. 1191 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è legittimato passivo nel procedimento ABF anche in assenza di un rapporto contrattuale con l’ordinante, poiché tra solvens e PSP dell’accipiens si instaura un contatto sociale qualificato ai sensi dell’art. 1173 c.c., fonte di un obbligo di protezione. Nel merito, tuttavia, il PSP del beneficiario non è responsabile del mancato recupero delle somme quando l’accredito è già avvenuto e il beneficiario non presta il consenso allo storno. L’obbligo di collaborazione al recall è un’obbligazione di mezzi e non di risultato: in mancanza del consenso del titolare, di una manleva del PSP del pagatore o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’intermediario non ha né il diritto né l’obbligo di disporre delle somme giacenti sul conto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto presso il secondo intermediario, in data 18/07/2024 disponeva un bonifico di € 4.860,00 a favore di un beneficiario con conto presso il primo intermediario, indotto da un messaggio apparentemente proveniente dalla propria figlia. Scoperta la truffa, contattava entrambi gli intermediari chiedendo l’annullamento, la revoca o il richiamo del bonifico; sporgeva denuncia il giorno successivo e presentava reclamo al primo intermediario il 16/09/2024.
Il ricorrente chiedeva la revoca dell’operazione al secondo intermediario e il richiamo del pagamento con restituzione della somma al primo. Entrambi eccepivano: il primo la carenza di legittimazione passiva per difetto di rapporto contrattuale; il secondo l’inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione del secondo intermediario. Le Disposizioni ABF stabiliscono che il ricorso è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, condizione di procedibilità rilevabile d’ufficio. Non emergendo dagli atti alcuna evidenza di un reclamo rivolto a tale intermediario, il ricorso è dichiarato inammissibile nei suoi confronti.
Passando al primo intermediario, il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Le Disposizioni ABF definiscono cliente il soggetto che ha un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per servizi di pagamento. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6886/2022, il Collegio afferma che tra il PSP dell’accipiens e il solvens si instaura un contatto sociale qualificato: il patrimonio dell’ordinante è esposto alle conseguenze dell’esecuzione dell’operazione, con la conseguenza che il solvens va considerato cliente del PSP del beneficiario.
Nel merito, il Collegio rileva che il bonifico fu disposto personalmente dal ricorrente, previa digitazione del pin, e che la richiesta di recall fu attivata dal secondo intermediario la sera stessa. Il primo intermediario accredito le somme il giorno seguente, ma dalla documentazione non si evince l’ora della lavorazione, sicché non può escludersi che l’accredito fosse già avvenuto quando l’intermediario apprese della truffa.
Quanto alle azioni successive, il Collegio accerta che il primo intermediario sospese l’operatività del rapporto, contattò il beneficiario, insistette per ottenere la manleva dal PSP del pagatore e riscontrò il reclamo. Richiamando le decisioni Collegio di Milano n. 15980/2022 e Collegio di Palermo n. 5294/2025, il Collegio ribadisce che l’obbligo di collaborazione è un’obbligazione di mezzi: una volta accreditato, l’importo diviene del beneficiario e la banca non può stornarlo senza il suo consenso, una manleva o un provvedimento giudiziale.
La domanda di restituzione in senso proprio andrebbe rivolta all’accipiens; quella verso il PSP del beneficiario è stata interpretata come di natura risarcitoria. Gli elementi in atti non consentono di configurare una responsabilità del primo intermediario, e il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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