Ottemperanza al giudicato e spese di precetto non rimborsabili (TAR Campania n. 8207 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. c.p.a. il creditore della pubblica amministrazione può scegliere liberamente tra l’esecuzione civile e il rimedio ottemperanziale. Una volta esperita la via dell’ottemperanza, egli non può pretendere la corresponsione delle spese sostenute per atti non funzionali all’introduzione di quel giudizio, quali la notifica di uno o più precetti o le spese delle procedure esecutive risultate non satisfattive. Sono invece dovute le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti accessori che hanno titolo nel provvedimento giudiziale azionato, in particolare quelli connessi alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo. Tali voci, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo omnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero resistente al pagamento di una somma di danaro, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo.

La pronuncia, munita di certificazione di passaggio in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione, che non vi aveva dato corso. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione, di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e di condannare l’amministrazione al pagamento dell’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile, senza contestare le circostanze addotte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’inadempimento risulta documentato e non contestato. È decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Sussistono pertanto i presupposti del rimedio ottemperanziale.

Il TAR accoglie la domanda e ordina al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza azionata. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente.

È accolto anche il profilo relativo all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La somma ulteriore è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza e dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso all’amministrazione.

Il Collegio affronta poi il tema delle spese successive al titolo azionato, non liquidate nello stesso. Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del provvedimento e agli atti accessori che hanno titolo nel titolo giudiziale. Non sono dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto o delle procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, da distrarsi ai difensori antistatari. Il compenso del Commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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