Silenzio sull’accesso civico generalizzato e limiti alla decisione nel rito (TAR Liguria n. 827 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In assenza di una previsione di legge che qualifichi il contegno inerte dell’amministrazione come diniego, il silenzio serbato sull’istanza di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale. Avverso tale inerzia il privato esperisce il rimedio avverso il silenzio-inadempimento di cui all’art. 117 cod. proc. amm., mentre l’art. 116 cod. proc. amm. resta il rimedio esperibile quando l’istanza sia stata riscontrata con provvedimento espresso reiettivo, anche parziale. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del silenzio e ordina all’amministrazione di provvedere con atto espresso, ma non può pronunciarsi sulla spettanza della pretesa ostensiva: l’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. osta finché permane la discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dei limiti all’accesso di cui agli artt. 5, comma 2, e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, da esercitarsi anche nei confronti dei controinteressati.

Il Fatto

Una società ha presentato in via telematica, il 5.6.2024, un’istanza di accesso civico generalizzato alla Provincia di Savona. Oggetto della richiesta era la documentazione relativa all’affidamento e all’esecuzione dei lavori di riqualificazione di una strada di scorrimento veloce, aggiudicati a un raggruppamento temporaneo di imprese. La società istante chiedeva, tra l’altro, gli atti della procedura, la documentazione sul scorrimento della graduatoria, il contratto, i preventivi e i documenti di offerta, il progetto delle opere, i registri di contabilità e gli stati di avanzamento, gli atti di collaudo e la documentazione fiscale.

L’amministrazione non ha riscontrato l’istanza nel termine di trenta giorni, né successivamente. La società ha quindi impugnato il silenzio-inadempimento con ricorso notificato anche alla controinteressata, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere in via espressa e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., l’accertamento della fondatezza della pretesa ostensiva. Né la Provincia né la controinteressata si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di rito: la qualificazione del silenzio sull’istanza di accesso civico. La risposta è negativa quanto al valore provvedimentale. A differenza di quanto dispone l’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 per l’accesso documentale, manca per l’accesso civico una norma che attribuisca al contegno inerte il significato di diniego. Da qui la distinzione: se l’amministrazione ha riscontrato l’istanza con un provvedimento espresso, anche solo in parte reiettivo, il privato deve esperire l’actio ad exhibendum dell’art. 116 cod. proc. amm.; se invece l’istanza è rimasta senza riscontro, il privato contesta l’inerzia con il ricorso di cui all’art. 117 cod. proc. amm..

Il Collegio richiama sul punto l’orientamento maggioritario, citando TAR Liguria, sez. I n. 96/2024, TAR Emilia-Romagna Bologna, sez. II, n. 191 del 2024 e TAR Lazio-Roma, sez. II, n. 4412 del 2024. Il ricorso è dunque correttamente proposto nella forma del rimedio avverso il silenzio.

Nel merito, l’accertamento dell’inadempimento è immediato. La Provincia non ha riscontrato l’istanza nei trenta giorni successivi alla presentazione, né in seguito: sussiste il silenzio-inadempimento, illegittimo perché contrasta con il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento nel termine con un provvedimento espresso.

Il Collegio separa nettamente questo accertamento dalla domanda di accertamento della spettanza della pretesa ostensiva. Su quest’ultima il giudice non può pronunciarsi: l’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. lo impedisce finché l’amministrazione conserva la propria discrezionalità nella verifica dei limiti all’accesso previsti dagli artt. 5, comma 2, e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. La Provincia dovrà quindi valutare la sussistenza di tali limiti, considerando anche la posizione dei controinteressati.

Il ricorso è pertanto accolto quanto all’azione di accertamento del silenzio, con ordine alla Provincia di determinarsi in modo espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e respinto quanto alla domanda ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 1.500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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