Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1281 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Accertata la mancata esecuzione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione alla statuizione entro un termine congruo. Ove perduri l’inerzia, nomina commissario ad acta un soggetto già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. L’inadempimento non contestato e non provato dalla resistente si considera accertato ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito innanzi al TAR Puglia ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1004/2024, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto e pubblicata il 19.04.2024. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la retribuzione professionale docenti nella misura contrattualmente prevista, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato e ha chiesto l’ordine di esecuzione con fissazione di termine e modalità, oltre alla nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con mera memoria di rito, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto oggettivo. La pretesa è azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La cosa giudicata è comprovata dall’attestazione del cancelliere del giudice del lavoro, depositata dalla ricorrente.

Il ricorso è ritenuto regolare in rito. Il Collegio ravvisa l’osservanza del dimezzamento dei termini di deposito ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e del disposto dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.. È inoltre acquisita agli atti la copia autentica della pronuncia da eseguire.

Quanto al presupposto dell’inadempimento, la ricorrente ha documentato la notifica della sentenza a mezzo PEC presso la sede reale dell’amministrazione. Da tale notifica decorre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

La resistente, pur costituita, non ha dimostrato di aver dato esecuzione all’obbligo e non ha contestato il prospettato inadempimento. Il Collegio qualifica tale circostanza come provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto accolto.

Il TAR ordina al Ministero di dare completa esecuzione, per la sorte capitale oltre accessori, alla sentenza n. 1004/2024, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione, salvi gli eventuali pagamenti nel frattempo effettuati. Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con facoltà di delega. Poiché si tratta di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è prevista alcuna liquidazione di compenso. Le spese, liquidate in mille euro oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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