Silenzio sull’accesso civico semplice e obbligo di provvedere dell’ente (TAR Abruzzo n. 461 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accesso civico ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 integra una fattispecie di silenzio inadempimento e non di silenzio diniego, poiché la norma non contempla la formazione di un provvedimento tacito di rigetto. Il decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 6 pone pertanto l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato. Il giudice amministrativo accerta la sussistenza di tale obbligo e ordina all’ente di provvedere, ma il suo dictum resta circoscritto alla statuizione sull’obbligo di provvedere e non si estende all’accertamento della fondatezza della pretesa ostensiva, restando impregiudicate le valutazioni di merito dell’amministrazione. L’accesso civico generalizzato non richiede la verifica della legittimazione dell’istante né una motivazione qualificata, poiché soddisfa un interesse di cittadinanza attiva al controllo del buon andamento dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente trasmetteva al Comune di Giulianova e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un’istanza di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, n. 1, d.lgs. n. 33 del 2013, chiedendo la pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 15 d.lgs. 33/13 e l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

L’amministrazione non si pronunciava entro il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Il ricorrente agiva quindi per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, dell’obbligo di provvedere e per la condanna dell’ente. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’inerzia. L’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 non prevede, in caso di mancata risposta, un’ipotesi di silenzio diniego, diversamente da quanto disposto dall’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 per l’accesso documentale. Il vano decorso del termine di trenta giorni integra dunque un silenzio inadempimento.

Nel merito il giudice distingue i modelli di accesso. L’accesso civico generalizzato non richiede la verifica della legittimazione dell’accedente né una motivazione qualificata: consente a chiunque di accedere ad atti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Il richiamo è al modello FOIA e al diritto fondamentale di conoscenza, il right to know, non altrimenti limitabile se non per esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge. L’accesso documentale, e ancor più quello difensivo, risponde invece al paradigma del need to know.

La posizione legittimante nell’accesso generalizzato non è strumentale a un interesse personale, ma consiste in un interesse generico di ogni cittadino al controllo del buon andamento dell’attività amministrativa. L’istituto soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri di solidarietà democratica, di controllo sui pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica.

Nel caso concreto l’istanza è rimasta priva di riscontro e i trenta giorni di legge sono decorsi: il ricorso va accolto per mancata conclusione del procedimento con determinazione esplicita. Il collegio assegna al Comune il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il dictum resta però circoscritto all’accertamento dell’obbligo di provvedere, in ragione del margine valutativo sui limiti dell’accesso ex artt. 5, comma 2, e 5-bis d.lgs. n. 33/2013, e non si estende alla fondatezza della pretesa ostensiva ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm.. Il merito delle valutazioni resta impregiudicato.

Il ricorso è quindi accolto solo in parte, con ordine di conclusione formale ed espressa del procedimento entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario a carico dell’ente inadempiente. Le spese sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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