Trasferimento per assistenza al disabile: irrilevanti i requisiti di continuità ed esclusività (TAR Abruzzo n. 460 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento del pubblico dipendente per l’assistenza a familiare portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, come modificato dall’art. 24 della legge n. 183/2010, non sono più richiesti i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza; l’esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente non è circostanza sufficiente a fondare il diniego. Gli unici parametri di valutazione sono le esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione e l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un uso strumentale. Il diniego motivato con il generico richiamo alla carenza di organico della sede di provenienza è illegittimo se non indica concretamente gli elementi ostativi riferiti anche alla sede richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e in servizio presso la Questura di Teramo, ha chiesto il trasferimento verso qualsiasi ufficio delle città di destinazione indicate, per prestare assistenza alla madre disabile, invocando l’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992. Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Abruzzo.

In sede cautelare il Tribunale ha ritenuto il ricorso suscettibile di accoglimento per la lamentata violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, osservando che la Questura aveva segnalato come il ricorrente fosse l’unico in grado di prestare assistenza alla madre. Disposto il riesame, l’Amministrazione ha adottato un nuovo decreto di rigetto, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo stato riesercitato il potere amministrativo con l’adozione del nuovo provvedimento. Passa quindi all’esame dei motivi aggiunti, che ritiene fondati.

Quanto alla presenza in zona di altri familiari, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, per effetto della modifica normativa del 2010, i requisiti della continuità e dell’esclusività non possono più essere pretesi dall’Amministrazione, neppure per il personale delle Forze armate e di polizia. I soli parametri di valutazione restano le esigenze organizzative dell’Amministrazione e l’effettiva necessità del trasferimento, da verificare per impedirne un uso opportunistico.

Sul secondo profilo, relativo alla carenza di ispettori nella sede di servizio, il Collegio ricorda che la concessione del beneficio esige un bilanciamento tra interesse del privato e interessi pubblici, e che l’inciso “ove possibile” presuppone la disponibilità di organico nella sede di destinazione. Il diniego non può però fondarsi sul generico richiamo alle carenze di organico: occorre l’indicazione concreta di elementi ostativi riferiti sia alla sede di servizio in atto sia a quella richiesta, avuto riguardo al ruolo e alla qualifica del dipendente. Nel caso di specie il provvedimento nulla dice sugli organici delle sedi richieste, sicché la sola scopertura della sede di provenienza non è idonea a giustificare l’interesse pubblico al diniego.

Infine, il riferimento all’assegnazione di fine corso e alla relativa graduatoria è privo di pregio: l’istanza non è una assegnazione privilegiata in deroga alle regole concorsuali, ma un trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 da una sede già raggiunta, rispetto al quale la graduatoria concorsuale non è criterio validamente applicabile. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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