La dispensa per scarso rendimento non è procedimento disciplinare e non è soggetta a termini perentori (TAR Sardegna n. 848 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento del sottufficiale, ora disciplinata dall’art. 932 del d.lgs. n. 66/2010, non costituisce fattispecie di natura disciplinare e non è pertanto assoggettata ai termini perentori previsti per i soli procedimenti disciplinari, come il termine di 180 giorni. Essa può essere adottata anche a seguito del parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento. Il relativo provvedimento, espressivo di ampia discrezionalità dell’Amministrazione, è legittimamente motivato anche mediante il richiamo alla documentazione caratteristica e matricolare, senza necessità di indicare episodi specifici, quando da tale documentazione e dai pareri acquisiti emergano elementi concreti e valutazioni coerenti di gravità idonea a giustificare la misura.
Il Fatto
Un appuntato in servizio nell’Arma, con precedente ricorso ancora pendente avverso un documento caratteristico, riceveva la comunicazione di avvio del procedimento per la cessazione dal servizio per scarso rendimento. Nonostante le memorie difensive presentate, il Ministero della Difesa adottava il decreto di cessazione dal servizio permanente, fondato sulla documentazione caratteristica e sui pareri negativi espressi dalle autorità gerarchiche e dalla Commissione di valutazione. L’interessato impugnava il provvedimento deducendo la violazione del termine di 180 giorni, il difetto di motivazione e istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità e lo sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla dedotta violazione del termine di 180 giorni previsto dall’art. 1040 del d.P.R. n. 90/2010, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la dispensa per scarso rendimento non ha natura disciplinare e non è soggetta a termini perentori. La natura non disciplinare della misura è desunta anche dalla lettera dell’art. 932 del d.lgs. n. 66/2010, che consente l’adozione del provvedimento a seguito del parere delle commissioni competenti per i giudizi di avanzamento, quindi al di fuori di un procedimento disciplinare.
Quanto ai motivi di difetto di motivazione e di istruttoria, il Tribunale ha ritenuto il provvedimento legittimamente motivato, in quanto fondato su un’istruttoria articolata e su elementi concreti emersi dalla documentazione caratteristica e matricolare, nonché dai pareri negativi espressi dal Comando Provinciale, dal Comando Legione e dalla Commissione di Valutazione. La motivazione per relationem alla documentazione è stata considerata sufficiente, trattandosi di valutazione espressiva di ampia discrezionalità.
In relazione alla proporzionalità e allo sviamento di potere, il Collegio ha evidenziato la gravità degli elementi acquisiti, tra cui il coinvolgimento in procedimenti penali, i rendimenti insufficienti protratti nel tempo, le numerose sanzioni disciplinari e la sospensione dall’impiego. Tali elementi sono stati ritenuti di gravità ampiamente idonea a giustificare la misura espulsiva, escludendo il carattere ritorsivo dell’atto e la necessità di optare per misure meno afflittive.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, e con l’oscuramento delle generalità.
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Nota della Redazione
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