Concessioni demaniali marittime: respinta la sospensiva avverso l’indizione di procedure comparative (TAR Lazio n. 234 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, le proroghe legali della durata dei titoli concessori oltre il 31 dicembre 2020, ivi compresa quella al 2033, devono essere disapplicate sia dal Giudice sia dall’Amministrazione perché contrastanti con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, come recepito dall’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010. La disciplina sopravvenuta di origine unionale trova applicazione non retroattivamente, ma perché il titolo concessorio non può restare insensibile alla normativa sopravvenuta attraverso proroghe che violano il diritto europeo. Ne consegue che la determinazione dell’Amministrazione di indire procedure comparative per il riaffido delle aree demaniali costituisce legittima applicazione di tale quadro regolatorio, e l’istanza cautelare avverso tali atti va respinta per insussistenza del fumus boni juris e carenza di periculum in mora, atteso che la sospensione esporrebbe gli operatori al rischio di occupazione abusiva del suolo demaniale.
Il Fatto
Gli odierni ricorrenti, tutti titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate prima del 28 dicembre 2009, impugnavano gli atti con cui il Comune di Terracina, da un lato, indiceva procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni e, dall’altro, prevedeva una proroga tecnica dei rapporti in essere per la sola stagione estiva 2026. I ricorrenti lamentavano la lesione del loro affidamento, fondato sulla vigenza delle proroghe legali che avevano esteso la durata delle concessioni fino al 2033, e chiedevano la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo infondato il presupposto del fumus boni juris. In primo luogo, ha rilevato che la questione della validità delle proroghe ex lege al 2033 era già stata decisa da questo stesso Tribunale con le sentenze nn. 307/2025, 325/2025, 328/2025, 351/2025 e 359/2025, non impugnate e pertanto passate in giudicato, che avevano dichiarato legittima la revoca della proroga automatica disposta dal Comune.
In secondo luogo, il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e della giurisprudenza unionale, secondo cui l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e la norma interna di recepimento di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 impongono la disapplicazione di tutte le proroghe legali oltre il 31 dicembre 2020, compresa quella al 2033. Tale applicazione non avviene in via retroattiva, ma discende dall’impossibilità che il titolo concessorio resti insensibile alla normativa sopravvenuta mediante proroghe contrastanti con il diritto europeo.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza, osservando che la sospensione degli atti impugnati esporrebbe i ricorrenti al rischio di qualificazione abusiva dell’occupazione del suolo demaniale, incidendo sull’efficacia del quadro regolatorio che attualmente consente loro di proseguire l’attività in modo provvisoriamente legittimo. Il preteso danno economico derivante dalla perdita del valore aziendale è stato ritenuto diretta conseguenza dell’assetto regolatorio di matrice unionale, e non degli atti impugnati che ne hanno fatto applicazione; inoltre, il carattere meramente economico del pregiudizio, per sua natura ristorabile, esclude il requisito dell’irreparabilità.
Infine, nella comparazione degli interessi, il Collegio ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla legittima e corretta gestione del demanio marittimo, presidiato dagli atti impugnati. È stata altresì esclusa la necessità di rimettere la questione alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale, non ricorrendone i presupposti. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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