Sopravvenuta conclusione del procedimento e improcedibilità del ricorso sul silenzio (TAR Campania n. 1743 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il bene della vita perseguito dal ricorrente consiste nell’ottenimento di una determinazione espressa dell’amministrazione, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento conclusivo. Ne consegue che il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, in pendenza del giudizio, l’amministrazione concluda il procedimento con provvedimento espresso, venendo meno la situazione di inerzia che costituisce il presupposto dell’azione. La condivisibilità del contenuto del provvedimento sopravvenuto esula dall’oggetto del giudizio e può essere contestata solo mediante impugnazione dell’atto conclusivo. L’improcedibilità non preclude la condanna alle spese dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, quando il provvedimento sia intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente ha adito il Tribunale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’atto di diffida del 18 maggio 2026. Con tale atto la società aveva sollecitato la conclusione del procedimento avviato a seguito del preavviso di diniego concernente la SCIA in variante n. 99/2025.

La ricorrente ha dedotto che l’amministrazione, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto, non aveva adottato alcuna determinazione conclusiva, permanendo in una situazione di inerzia nonostante le osservazioni e le sollecitazioni formulate. Il Comune, costituendosi, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la diffida mirasse in realtà a sollecitare un riesame di precedenti determinazioni. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato il provvedimento definitivo di diniego, confermando le ragioni ostative già comunicate in sede di preavviso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e muove dalla ricostruzione dell’oggetto del rimedio. Nel giudizio avverso il silenzio il bene della vita perseguito consiste nell’ottenere una determinazione espressa dell’amministrazione, a prescindere dal contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento conclusivo, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 420.

Su questa premessa si innesta la regola processuale richiamata: secondo consolidato orientamento, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. diviene improcedibile quando l’amministrazione concluda il procedimento con provvedimento espresso, poiché in tal caso viene meno la situazione di inerzia che costituisce il presupposto dell’azione (Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2026, n. 2341).

Applicando tale principio al caso concreto, il Tribunale rileva che dagli atti depositati emerge l’adozione del provvedimento definitivo di diniego, con il quale il Comune si è pronunciato espressamente sulla pratica edilizia e sulle osservazioni della società e del tecnico incaricato. È dunque venuta meno l’inerzia dedotta, essendo stato esercitato il potere amministrativo la cui omissione aveva dato origine al giudizio.

Il Collegio precisa poi un limite dell’indagine: non rileva la condivisibilità o meno del contenuto del provvedimento sopravvenuto, profilo che esula dall’oggetto del giudizio sul silenzio e potrà essere fatto valere mediante impugnazione dell’atto conclusivo nelle forme e nei termini previsti.

Raggiunto il bene della vita azionato con il rimedio, il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese sono tuttavia poste a carico dell’amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale: il provvedimento è stato adottato solo dopo la proposizione del ricorso e in pendenza del giudizio, sicché l’iniziativa processuale della ricorrente ha avuto efficacia causale rispetto alla definizione del procedimento. Il Comune è condannato al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario, e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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