Interdizione a contrarre e mancata impugnazione della sospensione: inammissibilità del ricorso (Cons. Stato n. 1399 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 costituisce atto presupposto rispetto al provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione, che ne dipende quanto a presupposti e durata. Ove l’impresa non impugni la sospensione e vi presti acquiescenza, il ricorso avverso l’atto interdittivo e avverso la revoca della sospensione è inammissibile per difetto di interesse, non potendosi contestare in via derivata un atto divenuto incontestabile. Il divieto a contrarre opera per tutto il periodo di sospensione e la sua durata segue l’effettivo periodo della stessa, non la data di adozione del provvedimento ministeriale. Il lamentato ritardo dell’amministrazione non è scrutinabile autonomamente quando non abbia inciso sulla posizione giuridica dell’impresa.

Il Fatto

Una società operante nel settore della pulizia di impianti fotovoltaici subiva, il 5 aprile 2023, un provvedimento di sospensione dell’attività di cantiere adottato dallo SPISAL di un’Azienda ULSS ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, per mancanza di protezioni verso il vuoto e rischio di caduta da circa otto metri. La sospensione, notificata al legale rappresentante, non veniva impugnata.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con provvedimento del 4 luglio 2023, disponeva l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni per tutto il periodo di sospensione; intervenuta la revoca della sospensione il 24 luglio 2023, il Ministero determinava la durata dell’interdizione dal 5 aprile al 24 luglio 2023. La società impugnava i provvedimenti ministeriali e, con motivi aggiunti, la revoca. Il TAR Lazio, con sentenza n. 6452 del 2024, respingeva il ricorso principale e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti. Proponeva appello la società; resistevano il Ministero, l’ANAC e l’Azienda ULSS, che spiegava appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione. Il nucleo della controversia è il rapporto tra sospensione e interdizione a contrarre: il provvedimento ministeriale deriva dalla sospensione e ne segue la durata, secondo la prescrizione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, che impone la comunicazione del provvedimento sospensivo ad ANAC e al Ministero proprio al fine dell’adozione dell’atto interdittivo.

La Corte rileva che la società non ha impugnato la sospensione, alla quale ha prestato piena acquiescenza, desumibile dalla documentazione in atti. La revoca sarebbe stata disposta solo al ricorso delle tre condizioni indicate nel provvedimento sospensivo: accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, rimozione delle conseguenze pericolose e pagamento del venti per cento della sanzione pecuniaria. Nell’istanza del 6 aprile la società dichiarava di aver rimosso le conseguenze e di aver versato la quota, senza affermare il ripristino delle condizioni di lavoro.

Pertanto, pur riconoscendo l’interesse all’impugnazione della revoca in ragione della rilevanza della durata del periodo di sospensione per la reputazione dell’impresa, il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per la mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto. La Corte conferma sul punto la statuizione del TAR, con diversa motivazione.

Nel merito, la Corte ritiene legittimo l’operato dello SPISAL, che ha disposto la revoca solo dopo aver accertato l’installazione definitiva delle linee vita. La cessazione dell’attività in quota costituiva doverosa ottemperanza all’ordine di sospensione, non presupposto di revoca. Le censure sul ritardo procedimentale e le eccezioni di illegittimità costituzionale non trovano accoglimento, non risultando la norma affetta dai profili dedotti.

L’appello principale è respinto; quello incidentale, seppur fondato, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza è confermata con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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