Sanatoria della nullità della procura nel processo amministrativo: questione di legittimità costituzionale (TAR Lombardia n. 2498 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non ammette la possibilità di sanare la mancanza della procura al difensore o il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che determini la nullità della procura, pone un problema di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, Cost. La mancata previsione di una sanatoria, analoga a quella di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., determina un’irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio, in particolare nei casi di translatio iudicii e di necessità di tutela cautelare urgente. La questione è rilevante e non manifestamente infondata: il giudice amministrativo non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza che sia verificata la compatibilità costituzionale del rigore interpretativo con i principi di effettività della tutela.
Il Fatto
Un’associazione culturale, storica occupante di alcuni locali di un immobile comunale, impugna dinanzi al TAR Lombardia l’ordinanza di sgombero, il provvedimento di decadenza dalla concessione e i successivi atti esecutivi adottati dal Comune. La vicenda trae origine da un giudizio possessorio innanzi al giudice ordinario, conclusosi con declinatoria di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. L’associazione ripropone il ricorso avvalendosi della translatio iudicii. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per nullità della procura, mancando la delibera autorizzativa del consiglio direttivo, richiesta dallo statuto associativo, al momento della proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quinta, esamina prioritariamente le eccezioni preliminari, in applicazione dell’ordine logico dei presupposti processuali. Il Collegio condivide la qualificazione dell’immobile come bene del patrimonio indisponibile del Comune, sicché la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Valuta, quindi, l’eccezione di inammissibilità per nullità della procura. La ricorrente ha depositato la delibera di autorizzazione del direttivo soltanto in data 20 febbraio 2026, successivamente alla proposizione del ricorso. In applicazione del principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, la nullità della procura non sarebbe sanabile nel processo amministrativo. Il Collegio dubita della legittimità costituzionale di tale assetto, ritenendo che l’interpretazione del diritto vivente contrasti con gli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, Cost.
Il primo profilo di censura riguarda la violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega rispetto alla legge n. 69 del 2009, che imponeva di adeguare il processo amministrativo ai principi del codice di procedura civile e di assicurare l’effettività della tutela. Il Collegio evidenzia come l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nella versione novellata, consenta la sanatoria dei vizi di rappresentanza, assistenza e autorizzazione. Tale disciplina è stata invece espunta dal processo amministrativo, con una regressione rispetto alla giurisprudenza precedente. La irragionevole incomunicabilità tra giudice ordinario e amministrativo in caso di translatio iudicii determina la definitiva perdita della possibilità di una decisione di merito.
Il secondo profilo attiene alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per irragionevole compressione del diritto di difesa. Il Collegio richiama i principi affermati dalla Corte costituzionale sulla necessaria proporzionalità tra oneri processuali e finalità perseguite. La mancata sanatoria determina una lesione sproporzionata, in particolare nei casi di urgenza cautelare in cui non sia possibile acquisire tempestivamente le autorizzazioni richieste. La giurisprudenza costituzionale citata in ordinanza afferma che le forme degli atti processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla migliore qualità della decisione di merito.
Il terzo profilo concerne la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU in materia di proporzionalità delle limitazioni all’accesso al giudice. Il Collegio richiama i principi delle Sezioni Unite della Cassazione n. 14917 del 2016 e la recente giurisprudenza sulla necessità di evitare eccessi di formalismo, valorizzando il diritto a una decisione sul merito. In definitiva, il TAR ritiene che non sia possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che l’Adunanza Plenaria ha escluso la possibilità di applicare l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. al processo amministrativo.
Il Collegio dichiara la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la comunicazione ai Presidenti delle Camere.
Nota della Redazione
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